Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5169/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il G.I.P. di Cremona aveva disposto il sequestro preventivo dei presunti proventi di reati tributari. Con ordinanza del 21/02/2024 il Tribunale del riesame rigettava l'impugnazione cautelare proposta da Margheriti e Sciacca e disponeva la restituzione dei beni a favore della societa' Nextpower ritenendo per quest'ultima carente il requisito del periculum in mora. Il Procuratore impugnava l'ordinanza lamentando un errore nella valutazione del periculum in mora nei confronti di Nextpower (si sarebbe trascurata la natura/consistenza del denaro e i collegamenti societari che indicano rischio di dispersione) e una contraddizione circa i presunti collegamenti tra amministratori. Margheriti e Sciacca impugnavano per cassazione rigettando l'ordinanza del riesame sotto due profili: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Cremona (sostenevano che il luogo di emissione delle fatture sarebbe stato fuori dal circondario di Cremona e pertanto competente sarebbe Milano o, in subordine, Piacenza); 2) carenza o genericita' della valutazione del periculum in mora da parte dei giudici cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e ha rigettato, nel complesso, i ricorsi di Margheriti e Sciacca. In particolare la Corte ha ritenuto che: 1) il ricorso del P.M. non poteva essere accolto nelle censure proposte (inammissibile); 2) i ricorrenti (Margheriti e Sciacca) non hanno dimostrato la fondatezza delle censure, essendo il giudizio del Tribunale del riesame sorretto da un apparato argomentativo razionale e coerente e da un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione; 3) sulla questione di competenza territoriale la Corte ha precisato la corretta interpretazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (consumazione del reato all'atto in cui la fattura esce dalla disponibilità dell'autore, ad esempio con invio o trasmissione) e ha ritenuto legittima l'adozione, ove incerto il luogo di consumazione, dei criteri sussidiari di cui all'art. 18 d.lgs. n. 74/2000, che nel caso concreto legittimavano la competenza del Tribunale di Cremona. Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza impugnata (compresa la restituzione dei beni a Nextpower) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così radicali da renderla incomprensibile; la mera illogicità manifesta della motivazione non è deducibile con questo rimedio ma con il motivo di cui all'art. 606 lett. E).

  • codice di procedura penale

    Rimando alla specifica via di censura in cassazione per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione (motivo autonomo non sostituibile al ricorso previsto per le ordinanze di sequestro ai sensi dell'art. 325).

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato di emissione o rilascio di fatture per operazioni inesistenti si realizza quando la fattura esce dalla disponibilità dell'autore (ad es. con invio o trasmissione). Per l'autofatturazione la consumazione può ritenersi già nella materiale formazione del documento.

  • codice di procedura penale

    La competenza per i reati connessi si determina con riferimento al reato anteriore rilevante; qui applicata per individuare il giudice competente in relazione all'emissione delle fatture.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Criteri sussidiari di determinazione della competenza territoriale quando non è certo il luogo di consumazione: si può far riferimento al luogo di accertamento del reato o al giudice del circondario del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato; applicati nel caso concreto per radicare la competenza a Cremona.

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    art. 21, art. 21-bis, art. 22

    Le nozioni di "emettere" nelle norme fiscali (obbligo di fatturazione) aiutano a chiarire il contenuto del verbo 'emettere' usato nell'art. 8 d.lgs. 74/2000: l'emissione implica diffusione/uscita del documento e non solo la sua mera formazione.

  • legge n. 249 del 1976

    Richiamata per distinguere il concetto di 'rilascio' in relazione a ricevute e scontrini; contribuisce all'interpretazione delle nozioni di rilascio/consegna di documenti fiscali.

  • legge n. 413 del 1991

    Riferimento analogico ai documenti fiscali non soggetti a fatturazione formale (ricevute/scontrini) per chiarire il significato di 'rilascio' di documenti fiscali.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro è limitato a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali: questioni di merito o controversie sulla valutazione probatoria non sono tipicamente sindacabili in questa sede.
  • Per il reato di emissione/rilascio di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) la consumazione si considera avvenuta quando la fattura esce dalla disponibilità dell'autore (ad es. con invio o trasmissione), non necessariamente quando il destinatario l'ha materialmente ricevuta; l'autofatturazione è eccezione in cui può bastare la mera formazione del documento.
  • Se il luogo di consumazione del reato non è certo, il giudice può utilizzare i criteri sussidiari dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 (luogo di accertamento o sede dell'Ufficio del P.M. che ha iscritto per primo la notizia di reato), con conseguente legittimazione della competenza territoriale anche se l'emissione materiale potrebbe essere avvenuta altrove.
  • La sussistenza del periculum in mora per misure cautelari patrimoniali va valutata concretamente e può fondarsi su elementi indicativi quali trasferimenti verso conti esteri, struttura societaria che rende probabile l'esportazione di proventi, trust o soggetti fiduciari con operazioni di reinvestimento; tuttavia la valutazione dei giudici del merito è difficilmente rimproverabile in sede di legittimità se basata su elementi ostentabili.
  • Le contestazioni riguardanti collegamenti societari o profili soggettivi tra amministratori possono incidere sulla valutazione del periculum ma richiedono un esame fattuale approfondito che resta prerogativa del merito e non del sindacato di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.