Cassazione Penale, Ordinanza n. 26210/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conferma quindi, indirettamente, la condanna già pronunciata in primo e in secondo grado nei confronti degli imputati. Viene inoltre disposta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione è investita dei ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. I ricorrenti deducono due censure comuni: primo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, cioè per la mancata riconduzione della condotta nell'ipotesi di lieve entità; secondo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo ripropone censure già vagliate e disattese dal giudice di merito senza un effettivo confronto con la motivazione di appello, mentre il secondo investe una valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio, ritenuta incensurabile in assenza di arbitrio o manifesta illogicità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La richiesta di riqualificazione nell'ipotesi di lieve entità è stata ritenuta inammissibilmente riproposta in cassazione perché già esaminata e disattesa dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette, senza che il ricorrente ne svolgesse un confronto effettivo.
art. 133 c.p.
È richiamato implicitamente come base del giudizio discrezionale sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, nel senso che la loro concessione dipende dalla valutazione complessiva degli elementi positivi e negativi del fatto e della personalità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre questioni già valutate dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato dall'assenza di elementi o circostanze positivi a favore dell'imputato, senza necessità di una motivazione particolarmente ampia quando la decisione non sia arbitraria o manifestamente illogica.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo vizi di manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.
- La richiesta di riconduzione del fatto all'ipotesi di lieve entità va sorretta da specifiche censure contro la motivazione di merito; la mera reiterazione delle doglianze è inammissibile.
Come è indicizzato
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