Ordinanza n. 2378/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 371 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana n. 371 del 2024
Esito
La controversia
È stato proposto appello avverso la sentenza del TAR Toscana n. 371 del 2024. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi di appello né il contenuto sostanziale degli atti amministrativi originariamente contestati. Nel corso del giudizio di appello era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio con precedente ordinanza della Sezione n. 7948 del 2025. Il CTU ha chiesto una proroga di almeno sessanta giorni per il deposito della bozza di relazione, rappresentando la particolare complessità dell’incarico e la necessità di esaminare una ponderosa documentazione; ha inoltre chiesto che fossero prorogati nella stessa misura tutti gli ulteriori termini fissati dalla precedente ordinanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’istanza del CTU, considerata la complessità dell’incarico e la necessità di consultare la documentazione indicata, anche tenuto conto che le parti costituite non si sono opposte. Ha quindi autorizzato una proroga di novanta giorni per il deposito della bozza di relazione, disponendo la corrispondente posticipazione di tutte le ulteriori scadenze previste dall’ordinanza n. 7948 del 2025. Il giudizio non è stato definito nel merito ed è stato rinviato per la prosecuzione a un’udienza da individuarsi con separato provvedimento presidenziale.
Massime di principio
- In presenza di un incarico di consulenza tecnica d’ufficio particolarmente complesso e della necessità di esaminare una documentazione ampia, il giudice amministrativo può prorogare il termine assegnato al CTU per il deposito della bozza di relazione.
- Quando la proroga del termine per il deposito della bozza di relazione del CTU incide sulla scansione degli ulteriori adempimenti istruttori, il giudice può disporre la corrispondente posticipazione di tutte le successive scadenze fissate nel provvedimento istruttorio.
- La mancata opposizione delle parti costituite costituisce un elemento valutabile dal giudice nella decisione sull’istanza di proroga del CTU, senza sostituire la necessaria verifica della complessità e delle esigenze dell’incarico.
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