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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27455/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per truffa in concorso (vendita simulata di una moto con incasso del prezzo senza consegna). Tre motivi: 1) violazione del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" e insufficienza della prova, con contestazione della valutazione delle dichiarazioni e della responsabilità penale; 2) travisamento della prova: la difesa ha sostenuto che l'utenza telefonica usata per la trattativa fosse nella disponibilità di terzi (Francesco Scorcia collegato a Gerardina Caruso) e che la ricostruzione alternativa non sia stata valutata; 3) violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p., contestando l'uso di condanne successive al 2017 nella valutazione delle circostanze attenuanti e della personalità dell'imputato.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per mancata specificità (artt. 581 e 591 c.p.p.) e, comunque, manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che le contestazioni costituiscano critiche sulla valutazione di merito delle prove (contraddittorie alternative e questioni di credibilità) non sindacabili in sede di legittimità. I giudici di merito hanno motivato la condanna sulla base di elementi precisi: conversazioni telefoniche con il numero collegato alla trattativa, le dichiarazioni della persona offesa (anche la ricerca che aveva segnalato il numero come usato per truffe e l'identificazione del nome del truffatore), e la conoscenza della concorrente (intestataria della carta Postepay su cui fu accreditata la somma). Sul punto delle attenuanti, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della personalità negativa e della serialità delle condanne definitive, precisando che la serialità rileva ai fini del giudizio di meritevolezza della riduzione di pena indipendentemente dall'epoca di commissione delle altre truffe. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di € 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiama il requisito di specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso carente di tale specificità.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Individua i motivi di inammissibilità e le esigenze di motivazione nel ricorso per cassazione; applicato per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il vizio del travisamento della prova come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha chiarito i limiti di tale censura richiedendo la dimostrazione di una difformità palese tra il "significante" e il "significato" della prova.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda la recidiva e il giudizio di personalità; la Corte ha spiegato che la serialità delle condanne definitive può essere valutata ai fini della meritevolezza delle attenuanti anche se le condanne sono successive, pur distinguendo l'ambito di applicazione della recidiva.

Massime di principio

  • La cassazione non è luogo per rimettere in discussione valutazioni di fatto o di credibilità delle prove: i c.d. "travisamenti" devono essere dimostrati come una palese e non controversa difformità tra quanto realmente contenuto nell'atto istruttorio e l'interpretazione adottata dal giudice, non un semplice dissenso valutativo.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e puntuali (artt. 581 e 591 c.p.p.); deduzioni generiche o alternative ricostruzioni dei fatti sono inammissibili.
  • Elementi quali conversazioni telefoniche, dichiarazioni della persona offesa, ricerche online che individuano numeri segnalati e l'identificazione di conti/carte su cui sono transitati i proventi possono costituire una base probatoria solida per la responsabilità penale in truffe online, se adeguatamente documentati.
  • La Corte può considerare la serialità delle condanne definitive nella valutazione della personalità e nel negare attenuanti anche se alcune condanne sono posteriori all'evento imputato; tuttavia la distinzione tra uso delle condanne per la recidiva e per il giudizio di meritevolezza della riduzione di pena va rispettata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare preliminarmente la specificità e la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.

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