Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 291/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del dirigente della UOC acquisti e logistica n. 131 del 15.12.2025 con cui è stato affidato il lotto 1 (CIG: B590212A9E) dell'appalto per il servizio di assistenza medica specialistica presso le UU.OO. di pronto soccorso e medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza per le esigenze dell'AST di Macerata a C.M.P. Global Medical Division Società Cooperativa Tra Professionisti (doc. 2) conosciuta in seguito alla comunicazione ex art. 90 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023 di aggiudicazione dell'appalto caricata sul portale della gara in data 17.12.2025; - della comunicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023 di aggiudicazione dell'appalto del 16.12.2025 (doc. 1); - nonché, per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi: il verbale n. 1 del 17/03/2025 (doc. 3); verbale n. 2 del 21/3/2025 (doc. 4); verbale n. 3 del 28/4/2025 (doc. 5); verbale n. 4 del 09/05/2025 (doc. 6), verbale n. 8 del 25/7/2025 (doc. 7); verbale n. 9 del 30/07/2025 (doc. 8); verbale n. 10 del 6/8/2025 (doc. 9); verbale n. 11 del 10/9/2025 (doc. 10); verbale n. 12 del 1/10/2025 (doc. 11); verbale n. 13 del 13/10/2025 (doc. 12); verbale n. 14 del 3/11/2025 (doc. 13); nonché, per quando possa occorrere, dei verbali nn. 5, 6 e 7 (non conosciuti nel loto effettivo contenuto perché mai pubblicati e trasmessi); - degli eventuali esiti delle procedure di verifica dei requisiti attivate (non conosciuti nel loro effettivo contenuto); - dell'offerta della controinteressata unitamente a tutti gli allegati (non pubblicata in piattaforma ai sensi dell'art. 36, comma 1 e 2 del d.lgs. 36/2023 e non ostesa nemmeno in seguito a istanza di accesso agli atti); - della determina n. 162 del 30/12/2024 (non conosciuta nel suo effettivo contenuto) con la quale è stata indetta la procedura per cui è causa e sono stati approvati e pubblicati il Bando (doc. 14); il disciplinare di gara (doc. 15) e il capitolato tecnico (doc. 16) e della Determina n. 8/AST_MC del 07/2/2025 (non conosciuta) con la quale è stata modificata la documentazione di gara; - della determina 259/AST_MC dell'8/05/2025 con la quale, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, è stata nominata la Commissione Giudicatrice; - per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato; - -nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all'aggiudicazione e/o al subentro nel contratto anche per risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in via subordinata, con condanna di AST Macerata alla riedizione della procedura di affidamento e con riserva di motivi aggiunti e di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia integrale di atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 29.12.2025 (doc. 17) e sottoposti all'obbligo di pubblicazione ex art. 36 D.lgs. 36/2023 e specificatamente dell'offerta dell'aggiudicataria completa della parte amministrativa, tecnica ed economica e degli allegati con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibire/pubblicare tutta la documentazione richiesta e della quale ha la disponibilità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NUOVA RICERCA AGENZIA RES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS il 26\1\2026 : PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, ad accedere, prendere visione ed estrarre copia integrale (comprensiva degli allegati) e senza oscuramenti dell’offerta presentata dalla controinteressata C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIETÀ COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI nella procedura di gara per l'affidamento del “Servizio di Assistenza Medica Specialistica presso le UU.OO. di Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza” (Lotto 1 - CIG: B590212A9E), e per l’annullamento d del provvedimento, comunicato in data 16.01.2026, con cui l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata ha riscontrato l'istanza di accesso della ricorrente del 29.12.2025 (acquisita al prot. 155272) nella parte in cui ha disposto la trasmissione dell'offerta tecnica della controinteressata e dei relativi allegati con numerose parti oscurate e ha preannunciato l’intenzione di non ostendere l’offerta stessa in modo integrale nonché di ogni provvedimentopresupposto a tale comunicazione; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la dichiarazione di opposizione all'accesso o di riservatezza formulata dalla controinteressata. E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., all'esibizione e al rilascio di copia integrale - comprensiva degli allegati e senza oscuramenti - dell’offerta presentata dalla controinteressata C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIETÀ COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI nella procedura di gara per l'affidamento del “Servizio di Assistenza Medica Specialistica presso le UU.OO. di Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza” (Lotto 1 - CIG: B590212A9E). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NUOVA RICERCA AGENZIA RES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS il 5\2\2026 : PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, ad accedere, prendere visione ed estrarre copia integrale (comprensiva degli allegati) e senza oscuramenti dell’offerta presentata dalla controinteressata C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIETÀ COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI nella procedura di gara per l'affidamento del “Servizio di Assistenza Medica Specialistica presso le UU.OO. di Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza” (Lotto 1 - CIG: B590212A9E), PER L'ANNULLAMENTO del provvedimento, comunicato in data 26.1.2026 con cui l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata ha riscontrato l'istanza di accesso della ricorrente del 29.12.2025 (acquisita al prot. 155272) in seguito al riscontro del 16.1.2026, in occasione del quale la documentazione dell’aggiudicataria era stata trasmessa completamente oscurata, nella parte in cui ha disposto la trasmissione dell'offerta tecnica della controinteressata e dei relativi allegati nella quale permangono numerose sostanziali parti oscurate; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la dichiarazione di opposizione all'accesso o di riservatezza formulata dalla controinteressata. E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., all'esibizione e al rilascio di copia integrale - comprensiva degli allegati e senza oscuramenti - dell’offerta presentata dalla controinteressata C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIETÀ COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI nella procedura di gara per l'affidamento del “Servizio di Assistenza Medica Specialistica presso le UU.OO. di Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza” (Lotto 1 - CIG: B590212A9E).

Giustizia amministrativa202600053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: dinieghi e ostensioni parziali e oscurate dell'offerta tecnica e degli allegati dell'aggiudicataria, nonché omessa disponibilità della documentazione di gara sulla piattaforma digitale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura per l'affidamento del servizio di assistenza medica specialistica presso le unità operative di pronto soccorso e medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ha contestato l'aggiudicazione del lotto 1 e, con il ricorso introduttivo e due motivi aggiunti, ha chiesto soprattutto l'accesso integrale all'offerta tecnica dell'aggiudicataria e ai relativi allegati. Ha dedotto la violazione degli obblighi di trasparenza e disponibilità automatica previsti dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, violazione del giusto procedimento e del diritto di difesa. L'amministrazione aveva inizialmente omesso di rendere disponibile l'offerta contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione e, successivamente, aveva trasmesso soltanto parti dell'offerta tecnica e degli allegati, con numerosi oscuramenti, richiamando l'opposizione dell'aggiudicataria e generiche esigenze di tutela di segreti tecnici e commerciali. La ricorrente ha sostenuto che gli oscuramenti riguardassero proprio gli elementi essenziali dell'offerta tecnica valorizzati dalla commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio decisivo.

La decisione

Il TAR ha esaminato, con sentenza non definitiva resa ai sensi dell'art. 116 c.p.a. e degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, esclusivamente la domanda di accesso, rinviando al definitivo ogni questione relativa alle altre domande di annullamento dell'aggiudicazione e alle spese. Ha ritenuto che gli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 istituiscano un regime speciale e autonomo di accesso per i concorrenti non definitivamente esclusi: l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali e gli atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione devono essere resi disponibili automaticamente sulla piattaforma contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, senza necessità di una preventiva istanza di accesso. L'interesse difensivo del concorrente non aggiudicatario è qualificato e, per il concorrente collocato in posizione utile, in re ipsa. Il diritto non è tuttavia assoluto, poiché deve essere bilanciato con la protezione dei segreti tecnici e commerciali. Tale bilanciamento deve essere concreto, riferito a informazioni specificamente individuate e motivato dall'amministrazione. Nel caso esaminato, l'AST si era limitata a recepire solo parzialmente l'opposizione dell'aggiudicataria, senza dimostrare in modo puntuale quali parti dell'offerta costituissero effettivi segreti tecnici o commerciali e senza indicare il relativo vantaggio competitivo, la rilevanza economica e le misure di protezione adottate. Il mero richiamo al know-how, all'originalità dello schema tecnico o a generiche esigenze di riservatezza non è sufficiente. Poiché né l'aggiudicataria né la stazione appaltante avevano fornito una motivata e comprovata dimostrazione della segretezza oggettiva delle informazioni oscurate, il TAR ha dichiarato il diritto della ricorrente all'ostensione integrale, senza oscuramenti, dell'offerta tecnica e degli allegati e ha ordinato all'AST Macerata di provvedervi entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza. La pronuncia sulle spese è stata riservata alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    Il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

    L'esclusione dall'accesso richiede una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata, riferita a informazioni che presentino effettivi caratteri di segretezza tecnica o commerciale; non sono sufficienti generici richiami al know-how o alla riservatezza.

  • art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

    L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili [...] contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

    La disponibilità della documentazione, dei dati e delle informazioni di gara è automatica per i candidati e offerenti non definitivamente esclusi; per gli operatori collocati nei primi cinque posti sono rese reciprocamente disponibili anche le rispettive offerte, senza necessità di istanza di accesso.

  • art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante [...] dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte.

    La stazione appaltante deve assumere e rendere conoscibili decisioni motivate sulle richieste di oscuramento, effettuando una propria valutazione sulla concreta sussistenza dei segreti tecnici o commerciali.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo [...] entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.

    Le decisioni sull'oscuramento delle offerte sono soggette al rito speciale dell'accesso ex art. 116 c.p.a., con il termine processuale speciale previsto dalla norma.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante deve verificare concretamente la reale esistenza di segreti tecnici o commerciali, anche con riguardo ai modelli organizzativi e alle modalità gestionali dell'offerta.

  • art. 116 c.p.a.

    Consente di impugnare le decisioni sull'accesso alle offerte di gara e di ottenere l'ordine giudiziale di esibizione della documentazione.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La disciplina generale dell'accesso documentale resta distinta dal regime speciale di accesso alle offerte previsto dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    La nozione di segreto tecnico o commerciale richiede informazioni segrete, dotate di rilevanza economica e sottoposte a misure di protezione ragionevolmente adeguate da parte del legittimo detentore.

Massime di principio

  • Gli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 configurano, per i concorrenti non definitivamente esclusi, un regime speciale di accesso alle offerte e agli atti di gara, autonomo rispetto all'accesso documentale ordinario, che opera automaticamente contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
  • L'interesse difensivo del concorrente non aggiudicatario alla conoscenza dell'offerta dell'aggiudicatario è qualificato e, quando il concorrente occupa una posizione utile in graduatoria, sussiste in re ipsa in funzione della verifica dei punteggi e della possibile aggiudicazione della commessa.
  • L'oscuramento di parti dell'offerta per segreti tecnici o commerciali è legittimo soltanto se l'operatore economico individua specificamente le informazioni riservate e ne dimostra la segretezza oggettiva, la rilevanza economica, il vantaggio competitivo e l'adozione di misure di protezione ragionevolmente adeguate.
  • La stazione appaltante non può limitarsi a recepire l'opposizione dell'offerente o a richiamare genericamente il know-how aziendale: deve effettuare un autonomo e concreto bilanciamento tra segretezza commerciale, trasparenza e diritto di difesa, motivando puntualmente la decisione sulle singole parti oscurate.
  • Non ogni elemento originale dell'offerta tecnica costituisce segreto tecnico o commerciale; la tutela può riguardare soltanto elaborazioni e studi specialistici suscettibili di sfruttamento economico e idonei a differenziare il valore dell'offerta a condizione che restino non divulgati. In mancanza di prova di tali requisiti, prevale l'esigenza di trasparenza della gara pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso difensivo
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoriaTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.