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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01602/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della regola sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione di ordigni/esplosivi punito dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. L'unico motivo dedotto contestava la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, in particolare quanto all'elemento soggettivo del reato e alla micidialità degli ordigni rinvenuti. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale il controllo sulla motivazione può riguardare solo la sua coerenza logica e giuridica, non la rivalutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895

    Individua il reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile nei giudizi di merito, relativo agli ordigni/esplosivi rinvenuti; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, ma lo richiama come titolo di responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base implicita della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, neppure sotto il profilo dell'elemento soggettivo o della qualificazione di un oggetto come micidiale, quando la doglianza mira in sostanza a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione non riguarda la rivalutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, ma soltanto il controllo della coerenza logica e della correttezza giuridica del ragionamento decisorio.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente prospettato come censura di legittimità, si traduca in una richiesta di diverso apprezzamento delle prove già esaminate nei gradi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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