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Sentenza

Sentenza n. 8235/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10C/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202500073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, motivato da possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che il diniego si fondasse su un riferimento generico e non verificabile a possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, senza indicare né allegare gli elementi ostativi. Ha inoltre sostenuto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 91/1992, il diniego per ragioni di sicurezza nazionale dovesse essere sorretto da comprovati motivi, e che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato la sua incensuratezza, le condizioni di vita, i legami familiari e l'integrazione socio-economica. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto l'acquisizione della documentazione riservata posta a fondamento del diniego; il Ministero ha depositato una relazione in forma riservata, della quale il difensore del ricorrente ha potuto prendere visione secondo le cautele stabilite dal giudice. La relazione riferiva della riconducibilità del richiedente ad ambienti del radicalismo islamico, della sua indicazione quale vice imam, della divulgazione di messaggi riferibili al concetto coranico di “Al Wola Wa Albara” e della contiguità familiare con un soggetto destinatario di un provvedimento ministeriale di demolizione di testi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha affermato la propria giurisdizione, rilevando che, nella cittadinanza per matrimonio, la posizione di diritto soggettivo si affievolisce in interesse legittimo quando ricorra la causa ostativa dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992. Il giudice ha precisato che il sindacato amministrativo sulla valutazione ministeriale è limitato al controllo estrinseco e formale: sufficienza dell'istruttoria, veridicità dei fatti e logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione. Nel merito, ha ritenuto adeguati gli elementi risultanti dalla relazione riservata e idonei a giustificare il diniego in un'ottica preventiva. La particolare natura degli interessi coinvolti consente un obbligo motivazionale attenuato: il richiamo ob relationem a documenti riservati può essere sufficiente, quando una disclosure più ampia rischi di compromettere le fonti informative o attività di intelligence. Le esigenze difensive risultano salvaguardate dall'ostensione giudiziale della documentazione riservata con modalità protette. Il TAR ha inoltre escluso che siano necessarie condanne o precedenti penali, potendo rilevare anche frequentazioni, appartenenza o vicinanza a movimenti estremistici e la prognosi di mancata adesione ai valori costituzionali. La valutazione preventiva può fondarsi su un giudizio probabilistico di verosimiglianza, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio. La valutazione ministeriale, provenendo dagli organismi istituzionalmente preposti ai servizi di sicurezza, è stata ritenuta attendibile e non sostituibile dal giudice, trattandosi di apprezzamento discrezionale e di alta amministrazione. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

    Prevede la causa ostativa fondata su comprovati motivi di sicurezza della Repubblica, oggetto di valutazione discrezionale amministrativa.

  • art. 6, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 91

    È richiamato dal ricorrente quanto all'obbligo di motivare il diniego per ragioni di sicurezza; il giudice ne ammette un'applicazione compatibile con un livello motivazionale attenuato quando siano coinvolte informazioni riservate.

  • art. 52 Costituzione

    È indicato quale fondamento costituzionale della rilevanza dell'interesse alla sicurezza dello Stato-comunità, alla sua integrità e indipendenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo insieme alla normativa nazionale per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella procedura di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, la posizione del richiedente, normalmente qualificabile come diritto soggettivo, si affievolisce in interesse legittimo quando il diniego sia fondato sulla causa ostativa dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; in tale ipotesi sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La valutazione ministeriale dei motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica è ampiamente discrezionale e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto estrinsecamente, verificando il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate concernenti la sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata mediante un richiamo sintetico o ob relationem agli atti istruttori, se la divulgazione dettagliata possa compromettere fonti informative o attività di intelligence; la difesa è salvaguardata dall'ostensione giudiziale protetta degli atti riservati.
  • La causa ostativa della sicurezza della Repubblica non presuppone necessariamente condanne o precedenti penali del richiedente, potendo fondarsi anche su frequentazioni, appartenenza o contiguità con ambienti estremistici e su una prognosi di mancata adesione ai valori costituzionali fondamentali.
  • Nel diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza è legittimo anticipare la soglia di prevenzione e fondare la decisione su una valutazione probabilistica e prognostica, purché assistita da un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo; non è richiesta una certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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