Sentenza n. 3875/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso ai documenti amministrativi, prot. n. RFI – UPG\PEC\A\2026\0000254, emesso in data 05/02/2026 dalla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Napoli di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e comunicato a mezzo PEC in pari data, recante il diniego di accesso ai documenti richiesti con istanza del 07/01/2026, e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai documenti relativi alla costruzione e all'esproprio della linea ferroviaria nel tratto prospiciente il fondo della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria del fondo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un fondo sito in agro di Atripalda, posto a un livello superiore rispetto alla linea ferroviaria storica Avellino-Mercato San Severino, aveva intrattenuto con Rete Ferroviaria Italiana una controversia civile relativa all'obbligo di contenimento del fondo, al fine di evitarne il dilavamento e garantirne la stabilità. Nel giudizio civile occorreva accertare se il dislivello tra i fondi fosse naturale o artificiale. Dopo la definizione del giudizio d'appello con rigetto della domanda per mancata prova della natura del dislivello e dell'imputabilità a RFI del deterioramento dei luoghi, la ricorrente presentava istanza di accesso difensivo per ottenere: il progetto di costruzione della linea ferroviaria nel tratto interessato; il progetto particellare grafico e descrittivo di esproprio; il progetto architettonico ed esecutivo delle opere realizzate, comprese le opere di scavo in trincea. RFI negava l'accesso sostenendo che l'interesse non fosse più attuale, poiché il giudizio civile era già concluso, e che la documentazione fosse stata messa a disposizione del CTU. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, la finalità difensiva dell'accesso e l'attualità dell'interesse conoscitivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, qualificando la domanda come accesso difensivo qualificato, poiché la documentazione richiesta era strumentale alla tutela di situazioni giuridiche controverse. Ha ritenuto che la conclusione del giudizio civile non facesse venir meno l'interesse concreto e attuale all'accesso: gli atti potevano essere utili per una soluzione stragiudiziale, per una nuova impugnazione fondata sull'acquisizione di una nuova prova o per una diversa domanda davanti ad altra autorità giudiziaria. Il giudice ha inoltre escluso che la disponibilità della documentazione presso il CTU privasse la ricorrente dell'interesse, sia perché gli atti processuali sono nella disponibilità del procuratore costituito e non necessariamente della parte, sia perché ciò che il consulente aveva ritenuto sufficiente per la propria consulenza non coincideva necessariamente con ciò che la parte riteneva necessario per la propria difesa. È stato ordinato a RFI di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. RFI è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
La disciplina dell'accesso documentale consente l'accesso difensivo quando la documentazione richiesta è concretamente strumentale alla tutela di situazioni giuridiche, anche se il precedente giudizio è già definito.
art. 24 l. 241/1990
Il testo richiama la finalità difensiva dell'accesso, qualificato come accesso difensivo, senza un'ulteriore specifica applicazione della norma.
Massime di principio
- L'interesse all'accesso difensivo non viene meno per il solo fatto che il giudizio nel quale la documentazione avrebbe potuto essere utilizzata si sia già concluso, se gli atti possono ancora servire per una soluzione stragiudiziale, per una nuova impugnazione fondata su una nuova prova o per una diversa domanda davanti a un'altra autorità giudiziaria.
- Nel giudizio sull'accesso difensivo, la strumentalità della documentazione deve essere valutata rispetto alle esigenze di tutela della parte richiedente e non esclusivamente rispetto a ciò che il consulente tecnico d'ufficio abbia ritenuto sufficiente per redigere la propria consulenza.
- La circostanza che la documentazione sia stata acquisita o resa disponibile nel processo a un consulente tecnico o al difensore non esclude automaticamente l'interesse della parte all'accesso, poiché la disponibilità processuale degli atti può non coincidere con la disponibilità effettiva della parte e con le sue esigenze difensive.
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