Sentenza del 30/01/2019 n. 2556 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, deducendo la violazione dell'art. 327 c.p.c. e della normativa sulla sospensione feriale dei termini. Secondo l'Ufficio, la sentenza di primo grado era stata depositata il 26 febbraio 2010 e, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, il termine lungo per proporre appello era di sei mesi, cui si aggiungevano 46 giorni di sospensione feriale. Tale termine scadeva prima del 14 ottobre 2010, data di presentazione dell'appello del contribuente, che doveva quindi essere dichiarato tardivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tardivo l'appello del contribuente. Ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR, poiché l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile e la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese del giudizio di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare la sentenza è di sei mesi, salvo i casi previsti dalla legge.
La Corte ha applicato il termine lungo di sei mesi per l'impugnazione della sentenza non notificata, considerando anche la sospensione feriale prevista dalla normativa vigente.
Legge n. 69 del 2009
Poiché la controversia era stata introdotta il 29 settembre 2009, la Corte ha applicato la disciplina, vigente per il processo, che prevedeva il termine lungo di sei mesi.
Legge n. 723 del 1969, art. 1
La disposizione è stata richiamata in relazione alla sospensione feriale dei termini processuali, quantificata dalla Corte in 46 giorni nel caso concreto.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ha costituito il parametro processuale per denunciare la violazione delle norme sul procedimento e l'omessa corretta rilevazione della tardività dell'appello.
Art. 382 c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza senza rinvio, poiché l'appello era tardivo e non residuava alcuna attività decisoria da svolgere.
Massime di principio
- Quando una sentenza non è stata notificata, occorre calcolare il termine lungo per impugnarla partendo dalla data di deposito e applicando la disciplina temporale vigente alla data di introduzione della controversia.
- La sospensione feriale non deve essere aggiunta automaticamente dopo la scadenza del termine ordinario: il calcolo deve essere effettuato secondo le regole processuali applicabili, verificando il corretto computo dei giorni sospesi.
- La presentazione dell'impugnazione anche solo dopo la scadenza del termine rende l'appello tardivo e normalmente determina l'irricevibilità, con formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado.
- Se il giudice d'appello accoglie un'impugnazione tardiva, la Corte di cassazione può cassare la decisione senza rinvio, senza esaminare il merito della controversia fiscale.
- Nel caso concreto, la tardività dell'appello ha prevalso sulla riduzione del reddito e dei ricavi disposta dalla CTR: una decisione favorevole nel merito non può essere mantenuta se l'impugnazione era processualmente tardiva.
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