Sentenza n. 1486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, n. 2680 del 28 novembre 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro deliberazioni comunali relative all'adozione e all'approvazione del PGT e agli atti di VAS
Esito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato in primo grado le deliberazioni del Consiglio comunale relative all'adozione e all'approvazione del piano di governo del territorio e agli atti di valutazione ambientale strategica. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, prima della decisione, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché l'iter di approvazione della variante generale si era sbloccato con l'adozione della stessa. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha affermato che nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è nella disponibilità della parte: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice, non potendo rilevare d'ufficio la permanenza dell'interesse né sostituirsi alla parte nella relativa valutazione, deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità, provvedendo comunque sulle spese. Nel caso concreto, non essendosi costituiti gli appellati, non sono state liquidate spese.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente dispone dell'interesse a ricorrere e può dichiararne la sopravvenuta insussistenza fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
- Quando la parte dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso o dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio alla sua permanenza.
- Anche in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse il giudice deve provvedere alla regolazione delle spese di lite; in assenza di costituzione delle parti appellate, possono essere dichiarate non dovute.
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