Tribunale, Sentenza T-603/16
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 novembre 2018 (Estratti). — Zoher Brahma contro Corte di giustizia dell'Unione europea. — Funzione pubblica – Funzionari in prova – Periodo di prova – Prolungamento del periodo di prova – Licenziamento alla fine del periodo di prova – Articolo 34 dello Statuto – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Articolo 25, paragrafo 2, dello Statuto – Diritto di essere ascoltato – Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto – Responsabilità – Requisiti di forma – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Ricevibilità – Danno materiale – Danno morale – Nesso causale. — Causa T-603/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione di licenziamento di un funzionario in prova della Corte di giustizia e la decisione che respingeva il relativo reclamo, perché il periodo di prova era stato illegittimamente prorogato oltre il limite massimo di 15 mesi previsto dallo Statuto. Tuttavia, esclude che l’illegittimità comporti automaticamente la nomina in ruolo del ricorrente. La domanda risarcitoria e le altre censure sono respinte nei limiti risultanti dal dispositivo.
Funzionario in prova: illegittimità del prolungamento oltre il limite massimo di 15 mesi del periodo di prova per assenza per malattia e annullamento del licenziamento finale, senza automatica nomina in ruolo.
La questione giuridica
Se l’articolo 34 dello Statuto consenta di prorogare il periodo di prova oltre 15 mesi complessivi quando il funzionario in prova sia stato assente per malattia per un lungo periodo; se gli atti adottati dopo la scadenza del periodo massimo possano fondare legittimamente il diniego di nomina in ruolo e il licenziamento; se l’annullamento del licenziamento comporti anche la nomina in ruolo automatica.
Principio di diritto
L’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto fissa in modo assoluto la durata massima del periodo di prova in 15 mesi dalla sua decorrenza e non consente di prorogarlo oltre tale limite per effetto di un’assenza per malattia del funzionario in prova; di conseguenza, gli elementi successivi alla scadenza di tale termine non possono fondare validamente la decisione di diniego di nomina in ruolo e di licenziamento. L’annullamento di tali decisioni, tuttavia, non determina la nomina in ruolo automatica del funzionario, che può avvenire solo secondo le forme e le condizioni previste dallo Statuto.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 34 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
Funzionario in prova: proroga illegittima del periodo di prova e annullamento del licenziamento
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario in prova della Corte di giustizia dell’Unione europea contro la decisione di non nomina in ruolo e di licenziamento al termine del periodo di prova, nonché contro il successivo rigetto del reclamo interno. La causa tocca l’interpretazione dell’articolo 34 dello Statuto dei funzionari, in particolare il limite massimo della durata del periodo di prova e gli effetti delle assenze per malattia.
Parti e oggetto del procedimento
Il ricorrente è Zoher Brahma, funzionario in prova presso la Corte di giustizia dell’Unione europea. La convenuta è la Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto istituzione di appartenenza e autorità che ha il potere di nomina; è inoltre coinvolto il comitato incaricato dei reclami, che ha respinto il reclamo contro la decisione di licenziamento.
Il ricorso era diretto:
- all’annullamento della decisione del 17 luglio 2015 di non nominare in ruolo il ricorrente e di licenziarlo con effetto dal 31 luglio 2015;
- all’annullamento della decisione del 16 marzo 2016 con cui il comitato incaricato dei reclami aveva respinto il reclamo;
- al risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito.
Quadro normativo rilevante
La questione è esaminata alla luce di:
- articolo 34 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, sul periodo di prova, la sua durata e le ipotesi di proroga;
- articolo 27 dello Statuto, richiamato per la funzione del periodo di prova quale strumento di selezione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità;
- articoli 25, paragrafo 2, e 90, paragrafo 2, dello Statuto, rilevanti nel contesto del reclamo e dell’obbligo di motivazione;
- articolo 270 TFUE, quale base giurisdizionale del ricorso;
- articolo 263 TFUE, richiamato dal Tribunale per il perimetro del sindacato di legittimità;
- articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, per il reclamo amministrativo interno.
Motivo principale: durata massima del periodo di prova
Il primo motivo del ricorso riguardava la violazione dell’articolo 34 dello Statuto. Il ricorrente sosteneva che, considerando sette mesi di assenza per malattia, il suo periodo di prova avrebbe superato i 15 mesi massimi consentiti, arrivando a 16,5 mesi o addirittura oltre 17 mesi, poiché la decisione di proroga e i rapporti di valutazione sarebbero stati adottati dopo la scadenza del periodo massimo.
L’istituzione convenuta sosteneva invece che la norma andasse interpretata tenendo conto del contesto e della finalità del periodo di prova, ossia consentire una valutazione effettiva dell’idoneità del funzionario. A suo avviso, una proroga poteva giustificarsi nel caso in cui l’assenza per malattia avesse impedito al funzionario di beneficiare di un periodo di prova sufficiente per essere correttamente valutato.
Ragionamento del Tribunale sull’articolo 34 dello Statuto
Il Tribunale accoglie il primo motivo e fornisce un’interpretazione rigorosa dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto.
In particolare afferma che:
- la durata totale del periodo di prova non può in nessun caso superare i 15 mesi dalla data di inizio;
- questa regola va interpretata letteralmente, ma anche alla luce del contesto e degli obiettivi dello Statuto;
- l’obiettivo della durata massima è limitare, nell’interesse sia dell’amministrazione sia del funzionario, la precarietà del rapporto e fissare in modo certo il periodo valutabile;
- la funzione del periodo di prova resta quella di verificare l’idoneità, l’efficienza e il comportamento del funzionario, ma tale verifica deve conciliarsi con la certezza del diritto.
Il Tribunale sottolinea che il funzionario in prova non ha un diritto a disporre di nove mesi pieni di effettivo esercizio delle funzioni: ha invece diritto a che gli sia data la possibilità di dimostrare le proprie capacità. Tuttavia, la stessa disciplina statutaria prevede espressamente un limite massimo assoluto di 15 mesi, che non può essere superato neppure per effetto di lunghe assenze per malattia, maternità o infortunio.
Il caso concreto: illegittimità della proroga sino al 15 aprile 2015
Nel caso di specie, il periodo di prova era iniziato il 1° dicembre 2013 e, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, avrebbe dovuto concludersi entro il 28 febbraio 2015. La decisione dell’istituzione di prorogarlo sino al 15 aprile 2015, a causa dell’assenza per malattia del ricorrente, è stata quindi giudicata contraria allo Statuto.
Il Tribunale precisa inoltre che:
- la mancata impugnazione della decisione intermedia di proroga del 1° ottobre 2014 non impediva di contestare l’illegittimità della proroga nel ricorso contro la decisione finale di licenziamento;
- il ritardo nell’adozione del secondo rapporto sul periodo di prova non comporta di per sé invalidità del rapporto o della decisione finale;
- l’adozione di rapporti e decisioni dopo la scadenza del periodo massimo non determina una proroga automatica del periodo di prova.
Effetti dell’illegittimità: annullamento delle decisioni impugnate
Poiché il secondo rapporto e la decisione di diniego di nomina in ruolo si fondavano anche su fatti successivi al 28 febbraio 2015, il Tribunale ha ritenuto che la decisione finale fosse viziata. Di conseguenza:
- la decisione di licenziamento del 17 luglio 2015 è stata annullata;
- la decisione del comitato incaricato dei reclami del 16 marzo 2016 è stata anch’essa annullata.
Il Tribunale precisa che il proprio sindacato non consente di sostituire la valutazione dell’amministrazione sull’idoneità del funzionario, salvo errori manifesti o sviamento di potere, ma in questo caso la base temporale della valutazione era essa stessa illegittima.
Mancata nomina in ruolo automatica
Il ricorrente sosteneva che l’annullamento del licenziamento dovesse comportare la sua nomina in ruolo. Il Tribunale respinge questa tesi: la nomina in ruolo di un funzionario può avvenire solo nelle forme e alle condizioni previste dallo Statuto, e nessuna disposizione prevede una nomina automatica come sanzione per il superamento del termine di prova.
Esito finale
Il Tribunale:
- annulla la decisione di licenziamento del ricorrente;
- annulla la decisione di rigetto del reclamo;
- respinge per il resto il ricorso;
- condanna la Corte di giustizia dell’Unione europea alle spese.
Principio affermato
La pronuncia afferma che la durata massima di 15 mesi del periodo di prova dei funzionari dell’Unione è un limite assoluto che non può essere oltrepassato per effetto di assenze per malattia o di altri impedimenti del funzionario, e che gli atti fondati su una proroga oltre tale termine sono illegittimi. Tuttavia, l’annullamento della decisione di licenziamento non comporta la nomina in ruolo automatica del funzionario in prova.
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