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Sentenza

Sentenza n. 1202/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano di Assistenza Individuale dell’U.V.M. del Distretto di Agira, recante la dimissione della paziente dalla casa di cura, e nota di rigetto della richiesta di rivalutazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il Piano di Assistenza Individuale del 10 marzo 2026, con cui l’Unità di Valutazione Multidimensionale ha disposto la dimissione della paziente dalla casa di cura Villa Maria, indicando l’attivazione dell’assistenza domiciliare, nonché la successiva nota con cui è stata rigettata la richiesta di rivalutazione del caso. Il ricorso era stato proposto anche con domanda cautelare, accolta in via monocratica dal Presidente della Sezione, che aveva tuttavia onerato la parte di depositare copia asseverata della procura generale e di chiarire l’eventuale esistenza di un amministratore di sostegno, tutore o curatore, con la relativa autorizzazione del Giudice tutelare. La parte ricorrente non ha prodotto la documentazione richiesta. Il giudizio ha quindi riguardato, in via preliminare, la prova della legittimazione del procuratore generale a esercitare l’azione di annullamento a tutela del diritto alla salute della paziente. L’A.S.P. ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire; l’Assessorato regionale ha chiesto di essere estromesso, non essendo autore degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata prova della legittimazione del ricorrente. La procura notarile depositata, oltre a non essere stata prodotta in copia asseverata secondo l’art. 136, comma 2-ter, c.p.a., non appariva comunque idonea a legittimare l’esercizio dell’azione in materia di tutela del diritto alla salute, poiché conferiva poteri riferiti all’amministrazione e disposizione di beni mobili e immobili, senza dimostrare il potere di rappresentare la paziente nelle decisioni e nelle azioni relative alla sua salute. Il TAR ha inoltre estromesso dal giudizio l’Assessorato regionale della Salute per difetto di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati atti da esso adottati. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, affinché valutasse l’eventuale promozione della nomina di un soggetto incaricato di curare gli interessi della paziente, risultata affetta da grave deterioramento cognitivo. Le spese sono state compensate nei rapporti con l’Assessorato regionale, mentre il ricorrente è stato condannato a rifondere all’A.S.P. € 1.000,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82…

    La copia informatica della procura notarile depositata telematicamente doveva essere accompagnata dall’attestazione di conformità; la mancata asseverazione ha impedito di ritenere provata la legittimazione processuale.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Richiamato quale fondamento dell’asseverazione di conformità della copia informatica del documento analogico depositato telematicamente.

Massime di principio

  • Chi agisce in giudizio per conto di una persona incapace o comunque non pienamente autodeterminata deve dimostrare documentalmente il proprio titolo rappresentativo e la sua idoneità a comprendere anche la tutela giudiziale dei diritti personali e sanitari dell’interessato; una procura relativa alla sola amministrazione o disposizione di beni patrimoniali non è, di per sé, sufficiente.
  • La copia informatica di una procura notarile depositata telematicamente deve essere corredata dall’attestazione di conformità prevista dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a.; in mancanza, il titolo rappresentativo non può ritenersi validamente provato.
  • La legittimazione passiva di un’amministrazione presuppone che l’atto impugnato sia stato adottato o comunque promanato da essa; l’amministrazione estranea all’adozione degli atti deve essere estromessa dal giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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