Sentenza n. 3337/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 01566/2021, resa tra le parti, per l’annullamento del provvedimento 25 novembre 2013, n. 4367 notificato il 27 novembre 2013 con il quale il comune di Traona ha comunicato la decadenza del permesso di costruire 30/10 in data 26 aprile 2010 a far data dal 12 ottobre 2013, per il superamento del termine di legge per la realizzazione delle opere assentite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di decadenza dal permesso di costruire per superamento del termine di legge, preceduto da ordinanze di sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato in parte irricevibile e in parte respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di decadenza dal permesso di costruire rilasciato per la rimozione di 265.000 m³ di smarino, con successiva realizzazione di terrazzamenti e asportazione di parti rocciose instabili. L’appellante ha contestato, anzitutto, la tardività dichiarata dal TAR rispetto alle ordinanze di sospensione dei lavori, sostenendo l’assenza di un interesse attuale a impugnare atti destinati a perdere efficacia dopo 45 giorni. Nel merito ha dedotto che il Comune non avrebbe considerato eventi impeditivi dell’esecuzione dei lavori, idonei a giustificare la sospensione o la proroga del termine di efficacia del permesso; ha inoltre denunciato violazione dell’art. 15 d.P.R. 380/2001, dell’art. 3 e dell’art. 97 Cost., dell’art. 21-quater l. 241/1990, degli artt. 7 CEDU e 1 del Protocollo n. 1 CEDU, dell’art. 3 l. 241/1990, nonché illogicità, travisamento, carenza di motivazione, violazione di norme regolamentari, sviamento, contraddittorietà, mancata collaborazione e violazione dei principi di trasparenza. In via subordinata ha chiesto la restituzione dei diritti di escavazione asseritamente indebitamente versati e ha contestato l’assoggettabilità dell’attività a permesso di costruire. È stata inoltre chiesta una verificazione o consulenza tecnica sull’entità delle opere, sulle difformità e sui quantitativi di materiale estratto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione delle ordinanze di sospensione dei lavori ormai divenute inefficaci per il decorso del termine di 45 giorni previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001. Tali ordinanze hanno natura cautelare, efficacia temporalmente limitata e non costituiscono antecedenti procedimentali necessari del provvedimento finale di decadenza; non ledono quindi definitivamente l’interesse edificatorio una volta cessata la loro efficacia. Nel merito, il Collegio ha valorizzato la verificazione disposta in appello, ritenendola approfondita e condivisibile. È stato accertato che lo scavo era stato eseguito in difformità dal progetto approvato, sia in senso verticale sia orizzontale, e che il materiale estratto ammontava a 322.787,82 m³, a fronte del limite autorizzato di 265.000 m³, con un’eccedenza di 57.787,81 m³ non riconducibile a un mero errore di misurazione. Non risultava inoltre altro smarino significativo da scavare. La società non ha dimostrato fatti impeditivi dell’esecuzione dei lavori entro il termine legale; la prosecuzione delle attività in misura eccedente e difforme da quanto assentito ha quindi reso imputabile al privato la scadenza del termine di efficacia del permesso e legittima la decadenza dichiarata dal Comune. Il giudice ha escluso che il verificatore potesse essere chiamato a valutare adempimenti amministrativi relativi a eventuali varianti in corso d’opera, che avrebbero dovuto essere richieste nelle competenti sedi procedimentali. Sono state respinte anche le censure relative ai diritti di escavazione, ritenuti fondati sulla normativa regionale applicabile all’attività assentita e realizzata, sebbene difformemente. È stata infine respinta la domanda risarcitoria per mancanza dei relativi presupposti. Le spese del grado, pari a 4.000 euro oltre accessori, e quelle della verificazione sono state poste a carico dell’appellante.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 380/2001
Disciplina l’efficacia temporale del permesso di costruire e i presupposti della proroga; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto non dimostrati fatti impeditivi idonei a escludere l’imputabilità al privato della scadenza del titolo.
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
Le ordinanze di sospensione dei lavori cessano di avere efficacia decorso il termine di 45 giorni; una volta cessata tale efficacia, viene meno l’interesse attuale alla loro impugnazione.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento comunale; le censure sono state superate dall’accertamento tecnico delle difformità e della legittimità della decadenza.
art. 21-quater l. 241/1990
Richiamato dall’appellante in relazione alla sospensione dell’efficacia del titolo, senza che il giudice ne abbia accolto la prospettazione.
art. 25 l.r. 14/1998
Richiamato, in collegamento con la disciplina regionale, quale base normativa dei diritti di escavazione.
DCR 8 novembre 2011, n. 9/279
Richiamata quale fonte regionale posta a fondamento degli oneri di escavazione ritenuti dovuti.
art. 112 c.p.c.
Il Collegio ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, precisando che gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti o comunque inidonei a determinare una diversa decisione.
Massime di principio
- L’impugnazione di un’ordinanza di sospensione dei lavori è inammissibile per carenza di interesse quando, al momento della decisione, l’ordinanza abbia già cessato di produrre effetti per decorso del termine legale di efficacia.
- L’ordinanza di sospensione dei lavori edilizi ha natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta; non costituisce, di per sé, un antecedente procedimentale necessario del successivo provvedimento finale e non determina una lesione definitiva dell’interesse edificatorio dopo la cessazione dei suoi effetti.
- La decadenza dal permesso di costruire per mancata realizzazione delle opere entro il termine legale è legittima quando sia accertato che il titolare abbia eseguito lavori rilevantemente difformi dal progetto assentito e non abbia dimostrato fatti impeditivi idonei a giustificare la sospensione o la proroga del termine.
- La verificazione tecnica può accertare la consistenza materiale delle opere e le difformità rispetto al titolo edilizio, ma non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di istanze, varianti o altri adempimenti amministrativi da attivare nella sede procedimentale competente.
- L’eccedenza quantitativa di materiale escavato rispetto al limite previsto dal permesso di costruire, quando sia significativa e non riconducibile a un mero errore di misurazione, costituisce difformità rilevante ai fini della valutazione della legittimità degli atti comunali conseguenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →