Sentenza n. 1358/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 200/2024 - RGL n. 1350/2023, pubblicata in data 10.04.2024 dal Tribunale di Siena - Sezione Lavoro - nella persona del Giudice, dott. Delio Cammarosano, notificata il 02.01.2025 e passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Siena del 06.05.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all'accreditamento, tramite la Carta, di euro 500,00 per ciascuna delle quattro annualità, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e, secondo quanto accertato dal TAR, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era stato rispettato prima della proposizione del ricorso. Il giudicato risultava ineseguito, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. È stata inoltre richiesta l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Siena era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e non risultava eseguita quanto all'accreditamento delle somme dovute. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mediante accreditamento sulla Carta del docente di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza nei sessanta giorni successivi, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario da lui delegato. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a. Le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato del Tribunale del lavoro.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il termine dilatorio per l'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stato rispettato prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora; nel caso concreto essa è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015
dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza
Ha novellato la disciplina della penalità di mora, individuando nel caso concreto la decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando un giudicato che impone a un'amministrazione il pagamento o l'accreditamento di somme risulta notificato, è divenuto definitivo, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'obbligazione non è stata adempiuta.
- In presenza di un giudicato ineseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, specificando le modalità concrete di esecuzione coerenti con il comando giudiziale.
- L'ulteriore inottemperanza può giustificare la nomina di un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega, incaricato di provvedere sostitutivamente dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo pagamento.
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