Sentenza n. 1082/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero-professionale e a fronte del solo eventuale ticket, prestazioni sanitarie agli assistiti del Servizio sanitario regionale per garantire il rispetto dei tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, struttura privata accreditata operante nel settore della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare con sei motivi. Ha dedotto: contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, poiché l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale avrebbe impedito la programmazione dell'attività nel rispetto del budget annuale; violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, in quanto il meccanismo avrebbe imposto prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta senza base legislativa; violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell'imposizione di prestazioni gratuite; violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, ritenuti applicabili ai soli soggetti pubblici; carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, anche in considerazione della mancata concreta applicazione della previsione nel 2024 e della normativa sopravvenuta che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio in rito, con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha rilevato che, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione impedisce al giudice di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Non sono stati quindi esaminati nel merito i sei motivi di illegittimità relativi all'obbligo di erogazione gratuita delle prestazioni. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'andamento complessivo del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
"ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"
Consente la definizione in forma semplificata del giudizio quando, verificata la permanenza dell'interesse, risulti sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
È stata invocata dalla ricorrente per sostenere che le strutture private accreditate non sono obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi massimi e il tetto di spesa programmati; il TAR non ha esaminato la questione nel merito.
art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009
È stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla programmazione e ai limiti dell'attività delle strutture sanitarie accreditate; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 23 Cost.
La ricorrente ha dedotto la violazione della riserva di legge per l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; il TAR non ha deciso tale motivo.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
La ricorrente ha dedotto la lesione del diritto al credito derivante dall'imposizione di prestazioni gratuite; il motivo non è stato esaminato per l'improcedibilità del ricorso.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024
La normativa sopravvenuta ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa, contribuendo al venir meno dell'interesse alla decisione secondo quanto dichiarato dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione in rito del giudizio e preclude l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- La verifica della permanenza dell'interesse può essere effettuata mediante il procedimento previsto dall'art. 72-bis c.p.a., con definizione del giudizio in forma semplificata quando l'interesse sia venuto meno.
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