Sentenza del 03/11/2016 n. 5616 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
POSSIBILITÀ DI RETTIFICA OLTRE IL TERMINE DI DECADENZA - Emendabilità della dichiarazione nel corso del giudizio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione dei redditi anche dopo la scadenza del termine decadenziale previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, quando la correzione sia finalizzata a contestare, in sede giudiziale, la maggiore pretesa fiscale dell'amministrazione.
La decisione
La possibilità di rettifica è stata riconosciuta. Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, richiamato da ultimo nella sentenza delle Sezioni Unite n. 13378/2016, il contribuente può emendare la dichiarazione anche nel corso del giudizio e oltre il termine decadenziale, qualora ciò serva a opporsi alla pretesa tributaria. La decadenza prevista per la dichiarazione integrativa non impedisce quindi di far valere in giudizio errori commessi nella dichiarazione originaria.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
Il termine decadenziale previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa non preclude al contribuente la possibilità di correggere la dichiarazione in sede contenziosa, quando la rettifica sia diretta a contrastare la pretesa fiscale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378/2016
Il contribuente può emendare la dichiarazione dei redditi anche in sede giudiziale e oltre il termine di decadenza, sia per errori di fatto sia per errori di diritto, purché la correzione incida sulla fondatezza della pretesa tributaria.
Massime di principio
- La scadenza del termine per presentare una dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente al contribuente di far valere, durante il processo, errori contenuti nella dichiarazione originaria.
- L'emendabilità in giudizio opera soprattutto come strumento di difesa contro una pretesa fiscale ritenuta non dovuta o quantificata erroneamente.
- Il contribuente deve allegare e dimostrare tempestivamente l'errore e il suo impatto sulla maggiore imposta richiesta dall'amministrazione.
- La possibilità di correggere la dichiarazione in giudizio non equivale a una facoltà illimitata di modificare la posizione fiscale: restano necessari la rilevanza dell'errore, la coerenza con i fatti dedotti e il rispetto delle regole processuali.
- In situazioni analoghe, la dichiarazione può essere valutata non come una confessione irrevocabile, ma come un atto emendabile quando la correzione sia necessaria per accertare l'effettiva obbligazione tributaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22174 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22175 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22178 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22180 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22181 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22186 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →