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Parere

Parere n. 302/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- avverso il decreto del Questore di -OMISSIS- n. 267/1.2.8/2021 - 12813 del 29 novembre 2021 che ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento con cui il Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, datato 29 settembre 2021, gli ha inflitto la sanzione disciplinare del “Richiamo Scritto” ai sensi dell’art. 3, comma 1, nr. 3 e 6 del d. P.R. n. 737/81.

Giustizia amministrativa202400154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Questore che ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto inflitta per il ritardo nella sottoscrizione della programmazione settimanale dei servizi e per frasi ritenute irrispettose verso il dirigente.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di -OMISSIS- n. 267/1.2.8/2021 - 12813 del 29 novembre 2021, deducendo, in sostanza, il travisamento dei fatti. Egli ha rappresentato che, durante l’assenza del dirigente e nello svolgimento delle funzioni di responsabile dell’ufficio, non aveva immediatamente sottoscritto la programmazione settimanale dei servizi perché necessitava di chiarimenti sulle modifiche alla posizione di servizio di un ispettore e sulle relative autorizzazioni. Dopo avere ricevuto l’ordine di procedere alla firma, aveva sottoscritto la programmazione con la dicitura “d’ordine del dirigente”. Il ricorrente ha inoltre riferito di essere stato destinatario di espressioni offensive e minacciose da parte del dirigente. Il Ministero dell’interno ha eccepito la genericità e non specificità dei motivi e ha invocato l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nell’apprezzamento dell’illecito disciplinare.

Il parere

La Sezione ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità, poiché il ricorso, pur redatto senza assistenza legale, consentiva di individuare chiaramente la censura di travisamento dei fatti e poneva l’amministrazione nelle condizioni di difendersi compiutamente. Ha escluso che la discrezionalità amministrativa in materia disciplinare rendesse l’atto insindacabile, evidenziando che restano sindacabili i vizi di eccesso di potere, tra cui manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento. Nel merito, ha rilevato che la relazione ministeriale non aveva confutato i chiarimenti richiesti dal ricorrente, né le frasi attribuite al dirigente. Il ritardo nella firma, compreso tra le ore 13:15 e le ore 14:00, era stato determinato dalla necessità di svolgere doverosi approfondimenti nell’esercizio delle funzioni di responsabile pro tempore dell’ufficio e non dalla volontà di sottrarsi all’ordine. La successiva sottoscrizione “d’ordine del dirigente” escludeva l’intento dilatorio. Il provvedimento disciplinare è stato quindi ritenuto viziato da travisamento dei fatti e annullato.

Osservazioni

Ammissibilità e specificità dei motivi

È infondata l’eccezione di genericità e non specificità: dal ricorso, anche se redatto senza assistenza legale, emergeva la censura di travisamento dei fatti e l’amministrazione era stata posta in condizione di svolgere compiutamente le proprie difese.

Sindacabilità della discrezionalità disciplinare

L’ampia discrezionalità dell’amministrazione nel qualificare disciplinarmente i fatti non esclude il sindacato sui vizi di eccesso di potere, inclusi manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento.

Travisamento dei fatti e ritardo nella sottoscrizione

Il ritardo nella firma della programmazione settimanale era giustificato dalla necessità del responsabile pro tempore dell’ufficio di acquisire chiarimenti su modifiche ai servizi e autorizzazioni riguardanti il personale; la relazione ministeriale non aveva confutato tali circostanze.

Assenza di volontà dilatoria

La successiva sottoscrizione della programmazione con la dicitura “d’ordine del dirigente”, non appena ricevuta la disposizione, escludeva la volontà del ricorrente di ritardare o rifiutare l’adempimento.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, n. 3 e 6, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    La sanzione disciplinare era stata irrogata in relazione al ritardo nella sottoscrizione della programmazione dei servizi e alle frasi ritenute irrispettose o scorrette verso il dirigente.

  • art. 7 d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782

    in occasione dell'assenza, per qualsiasi motivo, del Dirigente titolare dell'Ufficio la Questura nomina un Dirigente che sovrintende

    La disposizione è richiamata dal ricorrente a sostegno del ruolo esercitato quale responsabile dell’ufficio durante l’assenza del dirigente titolare.

  • art. 24 Costituzione

    La specificità dei motivi è stata ritenuta rispettata perché l’amministrazione aveva potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito il presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la specificità dei motivi deve essere valutata in concreto: anche un ricorso redatto senza assistenza legale è ammissibile quando consente di individuare la censura e pone l’amministrazione in condizione di difendersi compiutamente.
  • La discrezionalità amministrativa nella valutazione dell’illecito disciplinare non esclude il sindacato sul provvedimento quando siano dedotti e riscontrabili travisamento dei fatti, manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza o evidente sproporzionalità.
  • La mancata sottoscrizione immediata di un atto di servizio non integra automaticamente un illecito disciplinare quando il dipendente, investito di responsabilità organizzative, abbia necessità di acquisire chiarimenti su dati rilevanti e provveda alla firma non appena ricevute le necessarie disposizioni.
  • La sottoscrizione dell’atto “d’ordine del dirigente” effettuata dopo la ricezione dell’ordine costituisce elemento idoneo a escludere, in assenza di ulteriori elementi, la volontà di ritardare o rifiutare l’adempimento.

Annullamento del richiamo scritto inflitto a un ispettore della Polizia di Stato

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ispettore superiore della Polizia di Stato contro il decreto del Questore che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso una sanzione disciplinare di richiamo scritto.

Premesse e vicenda disciplinare

La sanzione era stata inflitta per il ritardo nella sottoscrizione della programmazione settimanale dei servizi e per frasi ritenute irrispettose e scorrette nei confronti del dirigente del Commissariato. Il ricorrente ha dedotto che, durante l’assenza del dirigente titolare e nello svolgimento delle funzioni di responsabile dell’ufficio, aveva chiesto chiarimenti su modifiche alla programmazione e sulla posizione di servizio di un ispettore. Dopo avere ricevuto l’ordine di firmare, aveva sottoscritto la programmazione con la dicitura “d’ordine del dirigente”.

Eccezione di inammissibilità

Il Ministero dell’interno aveva sostenuto la genericità e la non specificità dei motivi. La Sezione ha respinto l’eccezione, osservando che il ricorso, benché redatto senza assistenza legale, consentiva di individuare la censura di travisamento dei fatti. L’amministrazione aveva potuto comprendere le contestazioni e svolgere compiutamente le proprie difese, in conformità alla garanzia dell’art. 24 Cost.

Sindacato sulla discrezionalità disciplinare

La Sezione ha escluso che la discrezionalità dell’amministrazione nel collegare il fatto alla fattispecie disciplinare renda il provvedimento insindacabile. Sono comunque verificabili i vizi di eccesso di potere nelle loro figure sintomatiche, tra cui manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti. In proposito è stato richiamato Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629.

Valutazione dei fatti

La relazione ministeriale non aveva confutato i motivi per i quali il ricorrente non aveva firmato immediatamente la programmazione: gli erano state comunicate solo verbalmente informazioni relative alla proroga delle ferie di un ispettore e alla sua disponibilità a prestare servizio in una giornata successiva. La Sezione ha inoltre rilevato che non erano state confutate le frasi attribuite al dirigente.

Il ritardo, verificatosi tra le ore 13:15 e le ore 14:00, era stato determinato dalla necessità di svolgere approfondimenti doverosi nell’esercizio delle funzioni di responsabile pro tempore dell’ufficio. La successiva firma apposta “d’ordine del dirigente”, non appena l’ordine era stato comunicato, dimostrava l’assenza di una volontà dilatoria o oppositiva.

Esito

Il provvedimento disciplinare è stato ritenuto viziato da travisamento dei fatti. Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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