Cassazione Civile, Ordinanza n. 20154/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato nel 2012 a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, fondato su incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore, con recupero a tassazione di maggior reddito e delle conseguenti imposte, sanzioni e interessi. La società aveva impugnato l'atto, ma nel corso del giudizio di primo grado era stata cancellata dal registro delle imprese. La CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere; in appello l'Agenzia aveva censurato tale esito, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 2495 c.c., 100 c.p.c. e 65 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo di avere ancora interesse alla definizione dell'accertamento nei confronti dei soci della società estinta, quali successori della stessa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che il caso non riguardava un avviso notificato ai soci quando la società fosse già estinta, ma un avviso regolarmente notificato alla società, che aveva anche proposto ricorso, con successiva cancellazione intervenuta nel corso del giudizio. In tale situazione l'Ufficio conserva interesse alla decisione sull'accertamento e l'appello poteva essere proposto nei confronti dei soci, succeduti alla società estinta ai sensi dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 110 c.p.c. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta successione dei soci nei rapporti residui; nel processo pendente i soci subentrano alla società estinta e non possono essere destinatari di domande nuove, ma restano soggetti al rapporto dedotto nei limiti di legge.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire o a impugnare permane quando l'accertamento della pretesa è ancora utile al soggetto che lo promuove, anche in presenza di sopravvenuta estinzione della società debitrice.
art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata dall'Ufficio a sostegno della legittimazione processuale e della permanenza dell'interesse dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei successori della società.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione, articolato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale della decisione.
art. 110 c.p.c.
Nel processo pendente, se la parte viene meno per estinzione, i soci succedono alla società e prendono la medesima posizione processuale della parte estinta.
art. 2495, comma 3, c.c.
Il creditore può agire verso i soci nei limiti di quanto da essi riscosso a seguito della liquidazione, conservando interesse all'accertamento del credito.
Massime di principio
- Quando una società si estingue per cancellazione dal registro delle imprese nel corso di un giudizio già validamente instaurato contro di essa, i soci subentrano nel processo nella medesima posizione della società estinta ai sensi dell'art. 110 c.p.c., senza che ciò consenta di introdurre nei loro confronti domande nuove.
- L'interesse dell'Amministrazione finanziaria alla definizione dell'accertamento non viene meno per la sopravvenuta cancellazione della società, se l'atto impositivo era stato regolarmente notificato alla società ed il contenzioso era già pendente al momento dell'estinzione.
- La situazione è diversa da quella in cui l'avviso sia notificato direttamente ai soci quando la società è già cancellata: in quel caso opera il diverso assetto processuale affrontato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, mentre qui rileva la successione processuale in corso di causa.
- Il creditore, incluso l'Erario, conserva interesse ad accertare il proprio credito anche nei confronti dei soci della società estinta, sia per far valere la responsabilità nei limiti di quanto riscosso in liquidazione sia per eventuali ulteriori pretese riferite a beni o diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione.
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