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Sentenza

Sentenza n. 1255/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare dal 2022 di un permesso di soggiorno per cure mediche, più volte prorogato e valido sino all’11 agosto 2026, aveva chiesto il 22 gennaio 2026 la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, avendo reperito un’attività lavorativa regolare. La Questura ha respinto l’istanza ritenendo che, dopo il decreto-legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, i permessi per cure mediche non fossero più convertibili e che la disciplina previgente si applicasse soltanto alle istanze presentate entro il 10 marzo 2023. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’erronea interpretazione della disciplina transitoria, sostenendo che i permessi richiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche dovessero restare convertibili; in subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 20/2023 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 35 Cost. Ha inoltre lamentato l’omessa valutazione della persistente sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso per cure mediche e la violazione delle garanzie partecipative per mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto assorbente il primo motivo e ha annullato il diniego. Ha interpretato l’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 20/2023 nel senso che il riferimento alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore del decreto riguarda le istanze relative alla concessione del titolo originario, non necessariamente la successiva istanza di conversione. Pertanto, i permessi per cure mediche richiesti prima del 6 maggio 2023 e rilasciati nel vigore della disciplina previgente continuano a essere convertibili in permessi per lavoro, purché siano rispettati i requisiti di legge, anche se la domanda di conversione è stata presentata successivamente. Il diniego, fondato sull’asserita assoluta non convertibilità del titolo, è quindi illegittimo. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e relativa novità della controversia. È stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), d.lgs. 286/1998

    La disposizione, abrogata dal decreto-legge n. 20/2023, consentiva la conversione dei permessi per cure mediche in permessi per motivi di lavoro; la disciplina previgente continua a rilevare per i titoli richiesti anteriormente alle modifiche legislative.

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023

    Ha abrogato la base normativa della conversione dei permessi per cure mediche in permessi per lavoro, ma il relativo divieto non si applica ai titoli soggetti alla disciplina transitoria previgente.

  • art. 7, comma 2, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023

    Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

    La disciplina previgente si applica alle istanze relative a permessi per cure mediche presentate prima dell’entrata in vigore delle modifiche, comprendendo anche la possibilità di successiva conversione del titolo in permesso per lavoro.

  • art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998

    Costituisce la disciplina del permesso di soggiorno per cure mediche del quale il ricorrente era titolare.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale disposizione posta a tutela del diritto alla salute nel quadro della disciplina del soggiorno degli stranieri.

  • artt. 2, 3 e 32 Cost.

    Sono richiamati come fondamento della tutela dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona, alla salute e allo sviluppo della personalità.

  • art. 8 CEDU

    È richiamato quale fonte di tutela della vita privata e familiare rilevante nell’interpretazione della disciplina transitoria.

Massime di principio

  • Il divieto sopravvenuto di conversione dei permessi di soggiorno per cure mediche non opera nei confronti dei permessi richiesti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ai quali continua ad applicarsi il regime previgente.
  • Ai fini dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, l’espressione “istanze presentate” riguarda l’istanza di concessione del titolo originario e non impone che anche la domanda di conversione sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del decreto.
  • I permessi di soggiorno per cure mediche richiesti prima del 6 maggio 2023 possono essere convertiti in permessi per motivi di lavoro anche quando la domanda di conversione sia successiva, purché risultino integrati i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina previgente.
  • Nell’interpretazione della disciplina sull’ingresso e soggiorno degli stranieri, le norme transitorie devono essere lette in modo da assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento con i diritti fondamentali, in particolare salute, vita privata e familiare e dignità della persona.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

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