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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16012/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rilascio di un compendio immobiliare, inizialmente proposta per la cessazione di un comodato immobiliare e per il risarcimento dei danni da occupazione successiva alla disdetta. Il convenuto ha resistito chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione del bene principale e di altro terreno circostante, nonché la chiamata in causa di ulteriori soggetti. Il Tribunale aveva rigettato le domande attoree e accolto l'usucapione; la Corte d'appello, con sentenza non definitiva, ha invece dichiarato inammissibili le riconvenzionali contro i terzi, ha ordinato il rilascio dell'immobile e ha poi liquidato il danno da occupazione abusiva con sentenza definitiva. Il ricorrente ha proposto dieci motivi: contestava l'inammissibilità della riconvenzionale e la qualificazione del rapporto, sosteneva di non aver posseduto uti dominus ma solo di essere detentore, deduceva che il comodato non riguardasse i locali terra, censurava la c.t.u. sul danno, negava la configurabilità del danno in re ipsa e la sua prova, lamentava l'adesione alle conclusioni del consulente, l'ultrapetizione per aver liquidato una somma superiore a quella domandata, l'uso dell'equità senza prova dell'impossibilità di provarne l'ammontare, l'inclusione del periodo successivo alla sentenza di primo grado nonostante l'usucapione accolta in primo grado, e la liquidazione di interessi e rivalutazione asseritamente già compresi o non domandati. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali contro terzi per difetto di connessione necessaria, ha qualificato come giudizi di merito insindacabili le censure sul possesso e sul comodato, ha ribadito la discrezionalità del giudice nella c.t.u., e soprattutto ha applicato il principio delle Sezioni unite sulla risarcibilità del danno da occupazione abusiva, non in re ipsa ma presunto una volta allegata la perdita del godimento, con onere del danneggiante di provare il contrario; ha ritenuto corretta la liquidazione secondo il valore locativo, l'assenza di ultrapetizione per la domanda formulata anche "nella diversa misura di giustizia", la legittimità di interessi e rivalutazione e l'inclusione del periodo successivo alla riforma della sentenza di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello sia quanto all'ordine di rilascio sia quanto alla condanna al risarcimento del danno da occupazione abusiva. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: corretta la declaratoria di inammissibilità delle riconvenzionali contro i terzi, non sindacabile in cassazione la valutazione di merito su possesso, comodato e c.t.u., corretta l'applicazione dei principi delle Sezioni unite sulla prova del danno da occupazione senza titolo e sulla liquidazione al valore locativo, insussistente l'ultrapetizione per la domanda formulata anche in misura di giustizia, legittima la liquidazione del danno anche per il periodo successivo alla sentenza di primo grado per effetto della riforma in appello, e ammissibile il riconoscimento di interessi e rivalutazione come componenti del risarcimento da illecito.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato come base processuale della domanda introduttiva in materia locatizia/possessoria, senza specifiche questioni interpretative.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Usato per incardinare il giudizio in materia di locazione/comodato di immobile e rilascio.

  • art. 36 c.p.c.

    La riconvenzionale è ammissibile solo se sussiste il necessario collegamento oggettivo con la domanda principale.

  • art. 106 c.p.c.

    La chiamata del terzo presuppone che la causa sia comune al terzo o che vi sia un titolo di garanzia già inerente al giudizio originario; non può servire ad ampliare l'oggetto della lite.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le censure che mirano a rivalutare il compendio probatorio e le risultanze tecniche sono questioni di merito, non di legittimità, salvo omesso esame di fatti decisivi realmente sussistenti.

  • art. 230 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla prova testimoniale; la Corte non ne ha tratto specifiche conseguenze autonome.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova, specie in tema di usucapione e di danno da occupazione abusiva.

  • art. 2733 c.c.

    Citato dal ricorrente nel quadro delle deduzioni probatorie, senza autonoma elaborazione della Corte.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato per la distinzione tra possesso e detenzione, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché attinenti al merito.

  • art. 1158 c.c.

    Norma richiamata in tema di usucapione; la Corte non ha modificato i principi applicati dal giudice di merito, limitandosi a dichiarare inammissibili le censure di fatto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del contratto di comodato, profilo devoluto al merito.

  • art. 1417 c.c.

    Citato dal ricorrente senza che la Corte ne facesse un autonomo principio decisorio.

  • artt. 2722 e 2724 c.c.

    Invocati dal ricorrente in materia probatoria, ma le relative questioni sono state assorbite nella valutazione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non vi è ultrapetizione se la domanda risarcitoria contiene una richiesta anche per la diversa misura ritenuta di giustizia; inoltre interessi e rivalutazione possono essere attribuiti d'ufficio come componenti del danno da fatto illecito.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per censurare la c.t.u. in appello; la Corte afferma la discrezionalità del giudice di merito nella sua ammissione o rinnovazione.

  • art. 1223 c.c.

    Fondamento del risarcimento del danno conseguenza, applicato al pregiudizio da occupazione abusiva.

  • art. 2043 c.c.

    La lesione del diritto di godimento del proprietario per occupazione senza titolo integra un fatto illecito risarcibile.

  • art. 2056 c.c.

    Le regole sul risarcimento da fatto illecito consentono di applicare i criteri di quantificazione del danno, compreso il ricorso all'equità ex art. 1226 c.c.

  • art. 1226 c.c.

    Il danno da occupazione abusiva può essere liquidato equitativamente sul parametro del valore locativo, quando il pregiudizio sia idoneamente allegato.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza di primo grado fa cadere i suoi effetti, con conseguente irrilevanza dell'originario accoglimento dell'usucapione ai fini del periodo successivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul rilascio di immobili, la domanda riconvenzionale può essere proposta solo se sussiste una connessione oggettiva necessaria con la domanda principale; la chiamata di terzi non può essere utilizzata per ampliare l'oggetto del giudizio oltre i limiti della causa originaria.
  • Le censure che investono la ricostruzione del possesso, la qualificazione del rapporto come comodato o detenzione e la valutazione delle prove sono di regola insindacabili in cassazione, salvo omesso esame di fatti decisivi effettivamente controversi.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'ammettere o rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio; la relativa decisione non è censurabile come violazione di legge se non nei limiti di un vizio processuale specifico.
  • In tema di occupazione abusiva di immobile, il danno non è qualificabile in senso tecnico come danno in re ipsa, ma il proprietario può allegare la perdita della concreta possibilità di godimento del bene, con conseguente presunzione del danno salvo prova contraria del danneggiante.
  • La liquidazione del danno da occupazione senza titolo può avvenire in via equitativa facendo riferimento al valore locativo di mercato del bene, quale parametro del godimento perduto.
  • La domanda di risarcimento del danno formulata con richiesta della somma indicata 'o quella diversa ritenuta di giustizia' consente al giudice di liquidare un importo superiore a quello numericamente indicato senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Nel risarcimento del danno da fatto illecito, interessi compensativi e rivalutazione monetaria possono essere attribuiti anche se non espressamente richiesti, perché costituiscono componenti naturali e complementari del risarcimento.
  • La riforma in appello della sentenza di primo grado elimina gli effetti della decisione riformata, sicché la permanenza dell'occupazione senza titolo nel periodo successivo alla sentenza di primo grado può fondare il danno risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieComodatoProprietàProveImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiEsecuzioniProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNesso di causalitàDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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