Cassazione Civile, Ordinanza n. 15607/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente aveva sostenuto di avere svolto per circa dieci anni, presso l'azienda ospedaliera, mansioni di tecnico di impiantistica elettrica con carattere subordinato e non occasionale. La domanda era stata rigettata in primo grado e in appello: il Tribunale aveva ritenuto invalido l'accordo tra la cooperativa presso cui il lavoratore era formalmente impiegato e l'azienda ospedaliera, in quanto contrario all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001; la Corte d'appello aveva poi escluso l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. e, sulla base dell'istruttoria, aveva negato la sussistenza degli indici della subordinazione, ritenendo irrilevante anche una transazione conclusa con altro lavoratore. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, violazione del principio di non contestazione, degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che la Corte territoriale avrebbe ignorato la mancata contestazione di circostanze trasformate in 18 capi di prova; 2) omessa/errata valutazione della prova e travisamento dei fatti, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dato rilievo a un profilo ritenuto irrilevante (invalidità dell'accordo) e avrebbe letto in modo erroneo la deposizione testimoniale; 3) nullità o irrilevanza della prova testimoniale e violazione degli artt. 244, 421 e 130, 245 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per avere la Corte sostanzialmente ridotto la prova orale a una sola, sintetica escussione non riferita ai capitoli di prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile sia perché, trattandosi di appello introdotto nel 2016, operava la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c. rispetto al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché la censura sul principio di non contestazione non era autosufficiente, mancando la riproduzione o localizzazione degli atti, sia perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché riproponeva una critica alla valutazione delle prove e ricadeva nella preclusione ex art. 348-ter c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancata specifica individuazione delle regole processuali asseritamente violate e per genericità della doglianza sui poteri istruttori del giudice. La Corte ha inoltre applicato il principio della ragione più liquida, senza esaminare l'ulteriore eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001
Richiamato come parametro di invalidità dell'accordo tra cooperativa e azienda ospedaliera, per la parte relativa alla mobilità del personale verso l'ente pubblico.
art. 2126 c.c.
La Corte d'appello ne ha escluso l'applicabilità al caso concreto, non ravvisando gli elementi sintomatici del rapporto di lavoro subordinato di fatto.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione al principio di non contestazione; la Corte ha rilevato la mancanza di autosufficienza della censura.
art. 116 c.p.c.
Invocato per lamentare una errata valutazione della prova; la Corte ha ritenuto la doglianza una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per finalità di riesame del merito.
art. 244 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo a sostegno della doglianza sulla prova testimoniale, ma senza puntuale indicazione della violazione processuale.
art. 245 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo insieme agli artt. 130 e 244 c.p.c.; la censura è stata ritenuta generica.
art. 130 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di assunzione della prova testimoniale; la Corte ha escluso una specifica deduzione della violazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non ha affrontato il merito della questione, giudicando inammissibile la censura.
art. 276 c.p.c.
Richiamato dalla Corte in tema di ordine delle questioni da trattare, superato per ragione più liquida.
art. 348-ter c.p.c.
Applicato quale preclusione al controllo in cassazione sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., poiché l'appello era stato introdotto nel 2016.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Base formale del terzo motivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per genericità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi e per travisamento della prova; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure perché miravano a una rivalutazione del merito e, nel caso, operava la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c.
art. 361 c.p.c.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Indicato come base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo; la Corte ha valorizzato l'economia processuale e la ragione più liquida.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito: è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento della prova, chieda una diversa lettura dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Quando si denuncia la violazione del principio di non contestazione o di altre regole processuali, il ricorso deve essere autosufficiente e specifico, con puntuale indicazione e localizzazione degli atti rilevanti; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- La preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c. impedisce, nei casi previsti, il sindacato in cassazione sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. avverso la sentenza di appello conforme a quella di primo grado.
- È inammissibile il motivo che contesti genericamente l'assunzione o la valutazione della prova testimoniale senza individuare in modo preciso quale regola processuale sia stata violata e in che termini la violazione abbia inciso sulla decisione.
- Il principio della ragione più liquida consente di decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione, senza affrontare questioni preliminari o assorbite, in funzione di economia processuale e celerità del giudizio.
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