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Ordinanza

Ordinanza n. 1953/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 198 del 2024.

Giustizia amministrativa202600670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ritenendo necessario verificare l’effettiva esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di depositare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento. La trattazione è stata differita alla camera di consiglio del 30 settembre 2026.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 198 del 2024, relativa alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, diretto a ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 198 del 2024, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il Ministero si è costituito e ha dichiarato, mediante memoria, che la sentenza era stata eseguita, ma non ha depositato documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mera dichiarazione dell’amministrazione di avere eseguito il giudicato non è sufficiente quando non sia accompagnata dalla documentazione comprovante l’effettivo adempimento.
  • Quando la verifica dell’esecuzione del giudicato richiede l’accertamento di fatti documentabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il deposito della documentazione giustificativa e differire la trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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