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Sentenza

Sentenza n. 4952/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento del 12 marzo 2026 di parziale di diniego della istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 4 febbraio 2026; e per l’accertamento del diritto alla ostensione integrale della documentazione richiesta con la ridetta istanza di accesso.

Giustizia amministrativa202602022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: provvedimento di parziale diniego dell'accesso a dati relativi alle missioni, ai servizi fuori sede e alle indennità maturate da un militare obbligato al versamento di somme di mantenimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l'accesso all'attestazione analitica delle missioni nazionali ed estere e dei servizi fuori sede svolti dal controinteressato, con indicazione delle giornate effettive di impiego e delle indennità maturate, al fine di verificare la situazione reddituale rilevante per il calcolo degli assegni di mantenimento propri e della figlia minore. Il Ministero della Difesa aveva accolto solo parzialmente l'istanza, limitando l'ostensione alle missioni militari all'estero e ai relativi periodi. La ricorrente ha dedotto la propria legittimazione all'accesso anche con riferimento alle missioni nazionali e alle ulteriori indennità, poiché l'accordo tra i genitori prevedeva un versamento straordinario ogni volta che il padre si fosse recato in missione militare, senza distinguere tra missioni nazionali ed estere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il diritto della ricorrente all'ostensione integrale dei dati richiesti. L'accordo tra i genitori collegava l'obbligo di versamento straordinario all'espletamento di una generica "missione militare", senza alcuna limitazione territoriale alle missioni estere; pertanto, l'amministrazione non poteva restringere l'accesso alle sole missioni all'estero sulla base delle deduzioni del controinteressato. Il Ministero è stato ordinato di esibire i dati e le informazioni richiesti, oppure di attestare la loro inesistenza o il mancato possesso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 100 euro per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo nell'esecuzione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio

    La sentenza di condanna può contenere le misure necessarie a tutelare effettivamente la situazione giuridica accertata.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta

    La disposizione consente al giudice della cognizione di adottare misure attuative del giudicato, comprese le penalità di mora, quando l'attività amministrativa residua sia vincolata e l'adempimento possa essere imposto entro un termine prefissato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.

Massime di principio

  • Il genitore titolare di un diritto a percepire assegni di mantenimento, propri o spettanti al figlio minore, ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai dati reddituali, patrimoniali e finanziari dell'obbligato quando tali dati siano necessari per verificare l'entità delle somme dovute.
  • Quando un accordo di mantenimento collega il pagamento di una somma straordinaria all'espletamento di una generica "missione militare", l'obbligo non può essere interpretato amministrativamente come riferito alle sole missioni estere, in assenza di una limitazione territoriale espressa.
  • In un giudizio di accesso avente ad oggetto una pretesa conoscitiva vincolata e puntualmente individuata, il giudice può ordinare all'amministrazione l'ostensione integrale dei documenti o, alternativamente, l'attestazione della loro inesistenza o del mancato possesso, fissando un termine per l'adempimento.
  • Le penalità di mora possono essere applicate già nella fase di cognizione, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., quando la sentenza impone un adempimento vincolato, da eseguire entro un termine determinato, e non residua discrezionalità amministrativa apprezzabile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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