Ordinanza n. 2071/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Agrigento, dichiarato definitivamente esecutivo, del quale è chiesta l’ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Agrigento e divenuto definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito informazioni sulla propria situazione economico-finanziaria. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario accertare se l’ente sia sottoposto a una procedura di dissesto finanziario, di riequilibrio finanziario pluriennale o ad altra procedura idonea a incidere sull’individuazione del soggetto competente all’adempimento e sulle modalità di esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando l’acquisizione dal Comune di Agrigento di una relazione illustrativa contenente informazioni sull’eventuale sussistenza di procedure di dissesto, riequilibrio finanziario o altre procedure rilevanti, con indicazione degli atti relativi, dello stato di attuazione, delle conseguenze sulla gestione del credito e del soggetto tenuto all’adempimento del titolo. L’incarico è stato conferito al Segretario generale pro tempore del Comune, con termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sulla domanda né sulle spese.
Norme richiamate
art. 647 c.p.c.
dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo azionato è divenuto definitivo ed esecutivo, costituendo il titolo la cui esecuzione è richiesta nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, il giudice amministrativo può disporre acquisizioni istruttorie sulla situazione economico-finanziaria dell’amministrazione debitrice quando tali informazioni siano necessarie per individuare il soggetto competente all’adempimento e le modalità concrete di esecuzione del titolo.
- Quando l’amministrazione intimata non si costituisce e non fornisce elementi sulla propria eventuale sottoposizione a procedure di dissesto o riequilibrio finanziario, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’ente una relazione illustrativa, incaricando il segretario generale di fornire la documentazione e i chiarimenti necessari prima di decidere la domanda.
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