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Sentenza

Sentenza n. 431/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - della nota della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa assunta al prot. n. M_D AB05933 REG2023 0234317 del 18-04-2023, con la quale è stata rigettata la “Richiesta di transito nel ruolo Ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all'art. 208 del Codice dell'Ordinamento Militare, con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 dei sottufficiali che svolgono la professione infermieristica appartenenti al ruolo Marescialli, con riconoscimento, sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività”, trasmessa con pec del 18.04.2023; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato e il conseguente accertamento e dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere al detto inquadramento economico-giuridico in capo ai ricorrenti, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione, e per l'accertamento del diritto dei medesimi a essere inquadrati nei modi e termini descritti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere a detto inquadramento economico-giuridico, con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge e comunque sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge; e altresì per il riconoscimento della facoltà di svolgere, fuori dell'orario di servizio, la professione sanitaria senza carattere di esclusività.

Giustizia amministrativa202300250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di transito nel ruolo degli Ufficiali, con ricostruzione della carriera e riconoscimento degli effetti economici, nonché di svolgimento della professione infermieristica extraistituzionale senza carattere di esclusività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, militari di diverse Forze armate ma tutti appartenenti al ruolo dei Marescialli e professionalmente impiegati come infermieri, hanno impugnato il diniego ministeriale con cui era stata esclusa sia la possibilità di transitare nel ruolo degli Ufficiali ai sensi dell'art. 208 del Codice dell'ordinamento militare, con ricostruzione della carriera ex tunc, sia la possibilità di esercitare fuori dall'orario di servizio la professione infermieristica senza carattere di esclusività. Hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza, incongruità, illogicità manifesta, ingiustizia e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 646, 679, 682 e 212 del Codice dell'ordinamento militare. Secondo i ricorrenti, l'evoluzione normativa della professione infermieristica, il conseguimento della laurea e il riconoscimento di autonomia e responsabilità professionale avrebbero imposto un inquadramento corrispondente a quello del personale infermieristico civile, almeno nel ruolo degli Ufficiali. È stata inoltre invocata l'equiparazione sostanziale tra infermieri militari e civili, anche in ragione dello svolgimento di mansioni analoghe presso strutture sanitarie militari e civili. Il Ministero ha contestato l'ammissibilità del ricorso collettivo e l'interesse ad agire, sostenendo comunque nel merito che l'ordinamento militare prevede ruoli distinti e separati, con passaggi consentiti solo in ipotesi tassative, e che il possesso del titolo abilitativo non determina automaticamente l'attribuzione di un grado o di un ruolo superiore. Ha inoltre escluso la possibilità di svolgimento extraistituzionale dell'attività infermieristica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo assorbite le eccezioni di inammissibilità e la questione della prescrizione. Richiamando, ai sensi dell'art. 74, secondo periodo, c.p.a., precedenti conformi, il Collegio ha affermato che il Codice dell'ordinamento militare distingue ruoli separati e consente il passaggio tra essi solo nei casi eccezionali tassativamente previsti, tra i quali non rientra il mero possesso della laurea o dell'abilitazione infermieristica. Non esiste un obbligo generale dell'Amministrazione di inquadrare nel ruolo degli Ufficiali il personale militare assunto per un profilo che richieda un diploma di laurea: il titolo di studio è soltanto uno degli elementi rilevanti, dovendosi considerare anche la funzione svolta e la posizione nell'organizzazione militare. L'autonomia e la responsabilità proprie della professione infermieristica non impongono un diverso inquadramento, poiché anche il ruolo dei Marescialli comporta funzioni di autonomia, comando, coordinamento e controllo. Il transito nel ruolo degli Ufficiali costituirebbe un passaggio a un inquadramento superiore e la costituzione novativa di un nuovo rapporto, necessariamente subordinata a una pubblica selezione ai sensi dell'art. 97 Cost.; non può quindi essere disposto in via automatica o interpretativa. È stato ritenuto inconferente il raffronto con il personale del comparto sanitario, trattandosi di settore contrattualizzato distinto dall'ordinamento militare, soggetto al regime pubblicistico previsto per il personale militare. È stata respinta anche la domanda relativa all'esercizio extraistituzionale della professione infermieristica senza esclusività: la legge n. 43 del 2006 non equipara la professione infermieristica a quella medica e non consente di estendere analogicamente al personale infermieristico la disciplina prevista per gli ufficiali medici, né ha abrogato le disposizioni sulle incompatibilità applicabili al personale militare. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 74, secondo periodo, c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente al giudice di motivare la decisione mediante un sintetico richiamo a un precedente conforme, quando quest'ultimo risolva le questioni controverse.

  • art. 208 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    È richiamato dai ricorrenti quale base normativa del preteso transito nel ruolo degli Ufficiali; il giudice, nel quadro complessivo degli artt. 208, 209 e 212, esclude che possa fondare un transito automatico degli infermieri militari.

  • art. 212 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Riconosce l'autonomia professionale del personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ma non determina l'inquadramento di tale personale nel ruolo degli Ufficiali.

  • art. 1084 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Prevede ipotesi eccezionali e tassative di transito tra ruoli; il mero possesso del titolo infermieristico non rientra tra tali ipotesi.

  • art. 627 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    È richiamato per evidenziare che anche il ruolo dei Marescialli comporta funzioni di comando, coordinamento e controllo, sicché autonomia e responsabilità non sono prerogative esclusive del ruolo degli Ufficiali.

  • art. 97 Cost.

    Il passaggio al ruolo degli Ufficiali, quale inquadramento superiore e nuovo rapporto lavorativo, richiede il rispetto del principio del pubblico concorso.

  • artt. 3, 36 e 97 Cost.

    Sono invocati dai ricorrenti a sostegno dell'equiparazione tra infermieri militari e civili, ma il giudice non ravvisa una violazione costituzionale nell'attuale differenziazione dei ruoli militari.

  • art. 3 d.lgs. 165/2001

    Conferma la sottoposizione del personale militare a un regime pubblicistico distinto dal regime contrattualizzato del comparto sanitario.

  • artt. 1 e 2, comma 1, l. 43/2006

    La disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche non contiene elementi idonei a equiparare la professione infermieristica a quella medica ai fini dello svolgimento di attività professionale extraistituzionale.

  • art. 16 l. 113/1954

    Le disposizioni in materia di incompatibilità del personale infermieristico non risultano abrogate dalla l. 43/2006.

  • art. 53 d.lgs. 165/2001

    Prevede l'obbligo di previa autorizzazione per attività o incarichi non compresi nei doveri d'ufficio; la relativa disciplina è ritenuta applicabile nel quadro militare richiamato dalla sentenza.

  • art. 4 l. 42/1999

    È richiamato quale disposizione sull'equipollenza dei titoli abilitativi infermieristici, senza che tale equipollenza determini automaticamente il transito nel ruolo degli Ufficiali.

  • d.m. Sanità 14 settembre 1994, n. 739

    Delinea il profilo professionale dell'infermiere, ma non fonda il diritto a un inquadramento militare nel ruolo degli Ufficiali.

  • art. 1 l. 251/2000

    È richiamato quanto alla disciplina dell'autonomia e della responsabilità professionale, ritenuta inidonea a imporre l'inquadramento nel ruolo degli Ufficiali.

Massime di principio

  • Nell'ordinamento militare il possesso di una laurea o di un'abilitazione professionale non determina automaticamente il transito nel ruolo degli Ufficiali, poiché l'inquadramento dipende anche dalla funzione svolta e dalla posizione organizzativa, oltre che dal titolo di studio.
  • Il passaggio dal ruolo dei Marescialli al ruolo degli Ufficiali costituisce un inquadramento superiore e una modificazione novativa del rapporto di impiego, che non può essere riconosciuta in via interpretativa ma richiede una specifica base normativa e, ove si tratti di nuovo accesso o rapporto, il rispetto del principio del pubblico concorso.
  • L'autonomia e la responsabilità professionale degli infermieri militari non impongono il loro inquadramento nel ruolo degli Ufficiali quando l'ordinamento militare attribuisce analoghe funzioni di autonomia, comando, coordinamento e controllo anche al ruolo dei Marescialli.
  • La disciplina contrattuale e gli inquadramenti del comparto sanitario civile non sono automaticamente applicabili al personale militare, il cui rapporto è soggetto al distinto regime pubblicistico dell'ordinamento militare.
  • La normativa sulle professioni sanitarie infermieristiche non consente di equiparare, neppure in via analogica, la professione infermieristica a quella medica ai fini dell'esercizio di attività professionale extraistituzionale senza carattere di esclusività da parte del personale militare.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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