Cassazione Penale, Sentenza n. 1608/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia personale del ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende; decisione resa a Roma il 11 ottobre 2021.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei "saldi attivi esistenti sui rapporti finanziari e/o bancari fino a concorrenza dell'importo di euro 5.800.000", ritenuti profitto del reato di concorso in traffico di influenze illecite. Il difensore aveva articolato tre motivi di ricorso in Cassazione, ma il ricorrente ha poi personalmente rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
Sequestro preventivo finalizzato alla confisca
Il sequestro dei "saldi attivi" è stato ritenuto legittimo dal Tribunale e confermato implicitamente dall'assenza di esame del merito in Cassazione a causa della rinuncia; i saldi sono stati qualificati come profitto del reato.
Rinuncia personale al ricorso
La rinuncia personale del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione e impedisce l'esame dei motivi dedotti.
Condanna alle spese processuali e pagamento alla Cassa delle Ammende
L'inammissibilità per rinuncia comporta condanna alle spese e la possibilità di liquidare, in via equitativa, una somma a favore della Cassa delle Ammende (qui quantificata in euro 2.000).
Massime di principio
- La rinuncia personale al ricorso in Cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito: prima di rinunciare valutare sempre le conseguenze processuali e sostanziali.
- Quando è confermato un sequestro preventivo finalizzato alla confisca su "saldi attivi", il giudice valuta se tali somme costituiscono profitto del reato; in assenza di impugnazione il provvedimento resta efficace.
- L'inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; il giudice la quantifica equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
- In situazioni analoghe, chi subisce misure patrimoniali deve considerare di produrre prova documentale tempestiva per dimostrare la non riconducibilità delle somme al reato prima di valutare una eventuale rinuncia all'impugnazione.
- La rinuncia è atto personale e, se manifestata validamente, è generalmente definitivo: è opportuno assumere un'adeguata consulenza legale prima della sottoscrizione.
Testo integrale
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