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Sentenza

Sentenza del 18/04/2018 n. 9448 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso principale contestava gli avvisi di accertamento IRPEF, IRPEG e IVA relativi agli anni 2003 e 2004, basati su costi ritenuti indeducibili e sulla mancata contabilizzazione di ricavi. B.S. lamentava, in particolare, il superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione agli avvisi, lo svolgimento delle verifiche in sua assenza e senza delega, nonché l'insufficiente valutazione delle prove relative ai movimenti bancari e ai conferimenti in denaro. L'Agenzia delle Entrate contestava invece la rideterminazione del reddito operata dalla CTR sulla base di una proposta di accertamento con adesione non perfezionata.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito e rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha stabilito che il superamento del termine di permanenza dei verificatori non comporta, in assenza di una specifica sanzione legislativa, né l'invalidità dell'accertamento né l'inutilizzabilità delle prove. La doglianza relativa alla mancata allegazione del verbale è stata ritenuta infondata anche perché il ricorrente non aveva riprodotto l'avviso né dimostrato che esso rinviasse a un atto non conosciuto senza riprodurne il contenuto essenziale. È stata inoltre ritenuta legittima la verifica svolta in assenza del titolare, poiché alle operazioni avevano assistito persone delegate e non era stata dimostrata una lesione del diritto di difesa. Quanto al merito, il contribuente non aveva fornito documentazione specifica e idonea a giustificare le singole movimentazioni bancarie e i conferimenti in cassa. La CTR poteva infine utilizzare, come parametro di valutazione, l'importo indicato in una proposta di accertamento con adesione non perfezionata, senza attribuirle valore negoziale vincolante. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5

    La violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte.

    Il superamento del termine di permanenza dei verificatori non produce automaticamente l'invalidità della verifica o dell'accertamento, se la legge non prevede espressamente una specifica sanzione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2

    Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

    L'allegazione dell'atto richiamato è necessaria solo quando il contribuente non lo conosce o non lo ha ricevuto e l'avviso non ne riproduce il contenuto essenziale. La contestazione deve comunque indicare e dimostrare concretamente la violazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33

    Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le operazioni e le ispezioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

    Le operazioni di accesso e verifica possono svolgersi anche in assenza del contribuente, purché siano verbalizzate e, ove possibile, siano presenti rappresentanti o persone delegate; occorre inoltre dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Il giudice tributario può valutare gli elementi dell'accertamento e rideterminare il reddito sulla base delle risultanze processuali, senza essere necessariamente vincolato alla quantificazione originaria dell'ufficio.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 1 e seguenti

    Una proposta di accertamento con adesione non perfezionata non vincola le parti come accordo, ma può essere considerata dal giudice quale elemento di valutazione delle contrapposte ricostruzioni reddituali.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 2

    Nel giudizio tributario il giudice può esaminare integralmente i fatti rilevanti e procedere alla corretta determinazione della pretesa fiscale nei limiti delle contestazioni e degli elementi acquisiti.

Massime di principio

  • La violazione delle regole sulla durata della verifica fiscale non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: occorre una specifica previsione sanzionatoria o la prova di una concreta lesione di diritti tutelati.
  • Quando un avviso richiama altri documenti, il contribuente deve indicare precisamente quali atti non conosceva e verificare se l'avviso ne riporti comunque il contenuto essenziale; contestazioni generiche sono normalmente insufficienti.
  • La verifica può proseguire in assenza del titolare se sono presenti rappresentanti o persone delegate e se il contribuente non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • In presenza di contestazioni bancarie analitiche, grava sul contribuente l'onere di collegare ogni movimentazione a una specifica operazione non imponibile o già documentata fiscalmente. Produzioni confuse o prive del documento sottostante non sono sufficienti.
  • La confusione contabile tra società e titolare, o tra diverse attività, non elimina l'onere di fornire giustificazioni puntuali per ciascun movimento contestato.
  • Il giudice tributario può rideterminare il reddito anche in misura diversa da quella indicata dall'amministrazione, utilizzando una proposta di adesione non perfezionata come semplice elemento di valutazione e non come accordo vincolante.

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