Ordinanza n. 1255/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego al rilascio di un permesso per attesa occupazione della Prefettura di Napoli notificato al difensore in data 15.01.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio notificato il 15 gennaio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto l'illegittimità dell'interpretazione secondo cui il permesso per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 sarebbe concedibile esclusivamente quando sia cessato un rapporto di lavoro già instaurato o in ipotesi eccezionali di forza maggiore. Il ricorrente era entrato regolarmente in Italia il 19 ottobre 2024 con visto per lavoro subordinato fondato su un valido nulla osta, ma il rapporto originario non era stato instaurato per la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, fatto non imputabile al lavoratore. Ha inoltre documentato di essersi diligentemente attivato per reperire una nuova occupazione, instaurando dal 4 novembre 2025 un regolare rapporto di lavoro domestico, nonché di disporre di una stabile sistemazione alloggiativa. La prospettazione censura quindi un'applicazione formalistica e sproporzionata della disciplina, in contrasto con ragionevolezza, proporzionalità e considerazione complessiva della situazione personale, lavorativa e sociale dell'interessato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. ritenendo sussistente il fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha giudicato eccessivamente restrittiva e non pienamente conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità l'interpretazione amministrativa dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, limitata ai soli casi di interruzione di un rapporto di lavoro già in essere o a eccezionali ipotesi di forza maggiore. Il Collegio ha valorizzato l'ingresso regolare, la non imputabilità al lavoratore della mancata instaurazione del rapporto originario, la sua massima diligenza nella ricerca di una nuova occupazione, l'effettivo rapporto di lavoro domestico instaurato, la documentata percezione di retribuzioni e la stabile sistemazione abitativa. Ha ritenuto prevalente, in questa fase, l'interesse alla conservazione dello status di soggiornante e dell'attività lavorativa rispetto all'interesse pubblico a un'applicazione meramente formalistica della disciplina, anche in assenza di elementi ostativi connessi alla pericolosità sociale. Ha ravvisato il periculum in mora nel rischio concreto e imminente di soggiorno irregolare ed espulsione, con perdita dell'occupazione e recisione dei legami sociali, pregiudizi non integralmente riparabili per equivalente. Per l'effetto, ha sospeso l'efficacia del diniego e fissato l'udienza pubblica di merito al 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il TAR ha ritenuto prima facie eccessivamente restrittiva l'interpretazione amministrativa che limita il permesso per attesa occupazione ai soli casi di cessazione di un rapporto di lavoro già in essere o a ipotesi eccezionali di forza maggiore, valorizzando anche la buona fede, la diligenza e l'effettivo inserimento socio-lavorativo del richiedente.
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per la valutazione dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora e per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'interpretazione dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 non può essere applicata in modo meramente formalistico quando la mancata instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro dipenda da circostanze non imputabili al lavoratore e questi dimostri buona fede, diligenza nella ricerca di una nuova occupazione ed effettivo inserimento socio-lavorativo.
- Ai fini della valutazione della posizione dello straniero che richiede un permesso per attesa occupazione, assumono rilievo anche le circostanze sopravvenute documentate nel corso del procedimento o del giudizio, quali l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro regolare e la disponibilità di una stabile sistemazione alloggiativa.
- In presenza di un comprovato inserimento economico e sociale e in assenza di elementi ostativi riconducibili alla pericolosità sociale, l'interesse dello straniero alla conservazione della propria posizione lavorativa e di vita può prevalere, nel bilanciamento cautelare, sull'interesse pubblico a un'applicazione formalistica della disciplina del soggiorno.
- Il rischio concreto di soggiorno irregolare, espulsione, perdita dell'occupazione e recisione dei legami sociali integra un pregiudizio grave e irreparabile ai fini del periculum in mora, non integralmente ristorabile mediante equivalente economico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →