Cassazione Penale, Sentenza n. 45650/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza di ricusazione del giudice Marco Marocchi per presunta anticipazione di giudizio rispetto all'esistenza di un'associazione per delinquere (richiamando una sentenza del 14/11/2008 resa nel procedimento n.11780/2004, che - secondo i ricorrenti - conterrebbe elementi pregiudicanti) e per incompatibilità generica e specifica ai sensi degli artt. 34 co.2 e 37 c.p.p. Inoltre è stata censurata la partecipazione della Dr.ssa Amadori a precedenti collegi che avrebbero deciso misure di prevenzione nei confronti degli imputati (omessa astensione) e sono state mosse censure formali sulla data certa del deposito e sulla motivazione dell'ordinanza (art. 546 c.p.p.). In motivi aggiunti è stata invocata la tutela del ne bis in idem richiamando giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e, in ogni caso, manifestamente infondati. Ha rilevato che i ricorrenti non hanno censurato la ratio decidendi principale dell'ordinanza impugnata (la tardività dell'istanza di ricusazione) e pertanto il gravame è privo della specificità necessaria. Sul merito ha confermato che la Corte di appello ha compiuto autonoma e motivata valutazione escludendo l'esistenza di un giudizio pregiudizievole da parte del Dr. Marocchi (la sentenza del 2008 era di rito e non conteneva valutazioni sui fatti oggetto del nuovo procedimento). Quanto alla Dr.ssa Amadori, non è stato dimostrato né che i ricorrenti ne fossero venuti a conoscenza solo successivamente, né che in quelle precedenti sedi fossero state espresse valutazioni penalmente pregiudizievoli tali da integrare incompatibilità. Sono state respinte le censure formali su data e motivazione. Per legge (art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
Disciplina i casi di astensione e di incompatibilità del giudice; la ricusazione deve fondarsi su presupposti concreti. La Corte ha ritenuto non sussistenti gli elementi di incompatibilità denunciati.
art. 37 cod. proc. pen.
Prevede le cause di incompatibilità specifica del magistrato. La Corte ha escluso che gli atti evocati configurassero una delle ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo.
art. 33 cod. proc. pen.
Regola la costituzione del collegio; le doglianze sulla composizione del collegio sono state ritenute non provate e quindi non idonee a determinare nullità.
art. 546 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di indicare la data certa nel provvedimento; la Corte ha ritenuto irrilevanti le censure formali in presenza della sostanziale inammissibilità e infondatezza dei motivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha applicato tale disposizione comminando il pagamento di euro 3.000,00.
Sez. 2 n. 25281 del 2023 (giurisprudenza)
Richiamata in relazione al principio della tempestività dell'istanza di ricusazione; ha sorretto la valutazione di tardività fatta dalla Corte d'appello.
Sez. 3 n. 2754 del 6/12/2017 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata sul principio secondo cui il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes decidendi autonome; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.
Sez. 3 n. 30021 del 14/7/2011 (giurisprudenza)
Ulteriore richiamo sulla necessità di specificità dei motivi di impugnazione quando vi sono più ragioni autonome della decisione.
Sez. 5 n. 8439 del 24/01/2020 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio che l'inammissibilità originaria travolge anche i motivi aggiunti, i quali non possono sanare un vizio radicale dell'impugnazione.
Corte Costituzionale n. 186 del 2000 (giurisprudenza costituzionale)
Richiamata dai ricorrenti in tema di ne bis in idem; la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili e non decisivi tali richiami rispetto alle carenze formali e sostanziali del ricorso.
Massime di principio
- Un'istanza di ricusazione deve essere proposta tempestivamente: la tardività può determinare l'inammissibilità della domanda.
- In cassazione il ricorso deve censurare compiutamente tutte le rationes decidendi autonome della decisione impugnata; omettere di impugnare la ratio principale comporta inammissibilità per carenza di specificità.
- Per contestare la parzialità o l'anticipazione di giudizio di un magistrato occorre dimostrare concretamente che una precedente pronuncia contenga effettive valutazioni pregiudizievoli sui fatti sostanziali del nuovo procedimento; pronunce meramente di rito hanno minor peso.
- Le doglianze sulla costituzione del collegio o sulla partecipazione di un magistrato ad altre decisioni richiedono elementi probatori specifici, compresa la prova della conoscenza tardiva da parte della parte e della rilevanza sostanziale di quelle decisioni.
- Motivi aggiunti non possono sanare un ricorso originariamente inammissibile: il difetto sostanziale dell'impugnazione primaria impedisce la considerazione successiva di ulteriori censure.
- Censure meramente formali (mancanza di data certa, presunte lacune motivazionali) difficilmente prevalgono se il giudice di legittimità ritiene infondati o inammissibili i motivi sostanziali; tuttavia vanno valutate caso per caso.
- In presenza di ricorsi ritenuti temerari o gravemente infondati è possibile la condanna al pagamento di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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