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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45650/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto istanza di ricusazione del giudice Marco Marocchi per presunta anticipazione di giudizio rispetto all'esistenza di un'associazione per delinquere (richiamando una sentenza del 14/11/2008 resa nel procedimento n.11780/2004, che - secondo i ricorrenti - conterrebbe elementi pregiudicanti) e per incompatibilità generica e specifica ai sensi degli artt. 34 co.2 e 37 c.p.p. Inoltre è stata censurata la partecipazione della Dr.ssa Amadori a precedenti collegi che avrebbero deciso misure di prevenzione nei confronti degli imputati (omessa astensione) e sono state mosse censure formali sulla data certa del deposito e sulla motivazione dell'ordinanza (art. 546 c.p.p.). In motivi aggiunti è stata invocata la tutela del ne bis in idem richiamando giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e, in ogni caso, manifestamente infondati. Ha rilevato che i ricorrenti non hanno censurato la ratio decidendi principale dell'ordinanza impugnata (la tardività dell'istanza di ricusazione) e pertanto il gravame è privo della specificità necessaria. Sul merito ha confermato che la Corte di appello ha compiuto autonoma e motivata valutazione escludendo l'esistenza di un giudizio pregiudizievole da parte del Dr. Marocchi (la sentenza del 2008 era di rito e non conteneva valutazioni sui fatti oggetto del nuovo procedimento). Quanto alla Dr.ssa Amadori, non è stato dimostrato né che i ricorrenti ne fossero venuti a conoscenza solo successivamente, né che in quelle precedenti sedi fossero state espresse valutazioni penalmente pregiudizievoli tali da integrare incompatibilità. Sono state respinte le censure formali su data e motivazione. Per legge (art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Disciplina i casi di astensione e di incompatibilità del giudice; la ricusazione deve fondarsi su presupposti concreti. La Corte ha ritenuto non sussistenti gli elementi di incompatibilità denunciati.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Prevede le cause di incompatibilità specifica del magistrato. La Corte ha escluso che gli atti evocati configurassero una delle ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo.

  • art. 33 cod. proc. pen.

    Regola la costituzione del collegio; le doglianze sulla composizione del collegio sono state ritenute non provate e quindi non idonee a determinare nullità.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di indicare la data certa nel provvedimento; la Corte ha ritenuto irrilevanti le censure formali in presenza della sostanziale inammissibilità e infondatezza dei motivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha applicato tale disposizione comminando il pagamento di euro 3.000,00.

  • Sez. 2 n. 25281 del 2023 (giurisprudenza)

    Richiamata in relazione al principio della tempestività dell'istanza di ricusazione; ha sorretto la valutazione di tardività fatta dalla Corte d'appello.

  • Sez. 3 n. 2754 del 6/12/2017 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata sul principio secondo cui il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes decidendi autonome; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • Sez. 3 n. 30021 del 14/7/2011 (giurisprudenza)

    Ulteriore richiamo sulla necessità di specificità dei motivi di impugnazione quando vi sono più ragioni autonome della decisione.

  • Sez. 5 n. 8439 del 24/01/2020 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che l'inammissibilità originaria travolge anche i motivi aggiunti, i quali non possono sanare un vizio radicale dell'impugnazione.

  • Corte Costituzionale n. 186 del 2000 (giurisprudenza costituzionale)

    Richiamata dai ricorrenti in tema di ne bis in idem; la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili e non decisivi tali richiami rispetto alle carenze formali e sostanziali del ricorso.

Massime di principio

  • Un'istanza di ricusazione deve essere proposta tempestivamente: la tardività può determinare l'inammissibilità della domanda.
  • In cassazione il ricorso deve censurare compiutamente tutte le rationes decidendi autonome della decisione impugnata; omettere di impugnare la ratio principale comporta inammissibilità per carenza di specificità.
  • Per contestare la parzialità o l'anticipazione di giudizio di un magistrato occorre dimostrare concretamente che una precedente pronuncia contenga effettive valutazioni pregiudizievoli sui fatti sostanziali del nuovo procedimento; pronunce meramente di rito hanno minor peso.
  • Le doglianze sulla costituzione del collegio o sulla partecipazione di un magistrato ad altre decisioni richiedono elementi probatori specifici, compresa la prova della conoscenza tardiva da parte della parte e della rilevanza sostanziale di quelle decisioni.
  • Motivi aggiunti non possono sanare un ricorso originariamente inammissibile: il difetto sostanziale dell'impugnazione primaria impedisce la considerazione successiva di ulteriori censure.
  • Censure meramente formali (mancanza di data certa, presunte lacune motivazionali) difficilmente prevalgono se il giudice di legittimità ritiene infondati o inammissibili i motivi sostanziali; tuttavia vanno valutate caso per caso.
  • In presenza di ricorsi ritenuti temerari o gravemente infondati è possibile la condanna al pagamento di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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