Sentenza n. 4054/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento a) del decreto del Questore della Provincia di Milano prot. n.0288856 del 26.6.2026, notificato in data 27.6.2026, con il quale è stata disposta la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato “Tutto Bene Grazie Bistrot”, sito in Milano, corso Magenta n.30; b) del verbale di notifica del provvedimento sub a) da parte della Legione Carabinieri Lombardia - Stazione di Milano “Duomo Principale”; c) della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della licenza – nota della Questura - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale prot. n. 0274511 del 17.6.2026, e relativo verbale di notifica; d) della proposta, formulata ai sensi dell'art. 100 TULPS, in data 13.6.2026, dalla Compagnia Carabinieri “Milano Duomo”; f) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Milano di sospensione per 15 giorni della licenza del pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 TULPS, nonché gli atti presupposti, inclusa la proposta dei Carabinieri e la comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sospensione della licenza disposta dopo un episodio verificatosi nella notte tra il 6 e il 7 giugno 2026: sulla pubblica via, in prossimità del locale, un soggetto aveva acceso fuochi d'artificio, alcuni dei quali avevano colpito una finestra, mentre successivamente alcuni avventori avevano rivolto insulti e atteggiamenti ostili ai Carabinieri intervenuti. La ricorrente ha sostenuto l'assenza di qualsiasi collegamento causale tra la conduzione del bistrot e la turbativa dell'incolumità pubblica, evidenziando che i fuochi erano stati accesi all'esterno da un soggetto estraneo e che il locale non era mai stato teatro di precedenti interventi delle forze dell'ordine, tumulti o abituale presenza di persone pregiudicate. Ha inoltre dedotto violazione dell'art. 100 TULPS, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, manifesta illogicità, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché violazione delle garanzie partecipative e del giusto procedimento per il mancato esame delle memorie difensive e della collaborazione prestata mediante la consegna dei filmati. È stata contestata anche la durata massima di 15 giorni della sospensione.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato il decreto di sospensione. L'art. 100 TULPS attribuisce al Questore un potere preventivo e ampiamente discrezionale, non avente natura sanzionatoria e potenzialmente esercitabile anche senza accertare una responsabilità del gestore; tuttavia deve sussistere un collegamento chiaro tra l'attività del pubblico esercizio e la situazione di pericolo. I disordini esterni rilevano ai sensi della norma quando costituiscano la prosecuzione, senza sostanziale soluzione di continuità, di fatti iniziati all'interno del locale, oppure quando sia dimostrata una reiterata presenza nel locale o nelle sue pertinenze di soggetti pericolosi. Nel caso concreto, dagli atti risultava che l'episodio era iniziato esclusivamente sulla pubblica via, per iniziativa di un soggetto poi deferito all'autorità giudiziaria, e che l'introduzione nel bagno del locale dei fuochi inesplosi era avvenuta successivamente, nel tentativo di nasconderli. Non risultavano precedenti interventi delle forze dell'ordine, abituale ritrovo di persone pregiudicate, né tumulti o disordini nel locale. Pertanto l'Amministrazione aveva erroneamente ritenuto integrato il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica riferibile all'esercizio, configurando inammissibilmente una responsabilità oggettiva della società. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la complessità delle valutazioni richieste dal bilanciamento degli interessi.
Norme richiamate
art. 100 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
La norma prevede una misura preventiva, non sanzionatoria, fondata su tre fattispecie alternative: tumulti o gravi disordini nel locale, abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, oppure pericolo per ordine pubblico, moralità pubblica, buon costume o sicurezza dei cittadini. Anche se non è necessaria la responsabilità del gestore, deve sussistere un chiaro collegamento tra l'attività dell'esercizio e la situazione pericolosa.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica privata incontra il limite dell'utilità sociale e del divieto di recare danno alla sicurezza e alla salute pubblica; tale limite deve essere bilanciato con l'esigenza di prevenzione sottesa all'art. 100 TULPS.
art. 10, lett. b), l. n. 241/1990
Riconosce al partecipante al procedimento la facoltà di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione deve valutare nell'istruttoria e nella motivazione; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 TULPS è una misura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottata anche senza accertare una responsabilità del titolare, ma solo quando la situazione di pericolo sia oggettivamente collegata all'attività dell'esercizio.
- I disordini verificatisi all'esterno di un pubblico esercizio possono giustificare la sospensione ex art. 100 TULPS soltanto se costituiscono la prosecuzione, senza sostanziale soluzione di continuità, di fatti iniziati all'interno del locale, oppure se l'Amministrazione dimostra un collegamento stabile tra il locale e la presenza reiterata di soggetti pericolosi o dediti ad attività illecite.
- Un singolo episodio, per quanto grave, non legittima automaticamente la sospensione della licenza ex art. 100 TULPS quando sia iniziato sulla pubblica via per iniziativa di un soggetto estraneo al locale e non risultino precedenti episodi, abituale presenza di persone pericolose o disordini riconducibili all'esercizio.
- Il potere discrezionale del Questore ai sensi dell'art. 100 TULPS è sindacabile per travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza; l'Amministrazione non può trasformare la misura preventiva in una forma di responsabilità oggettiva del gestore per fatti meramente occasionali e privi di nesso causale con la conduzione dell'esercizio.
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