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Sentenza

Sentenza n. 248/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: - del decreto a firma del dirigente della Politica del farmaco della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale n. -OMISSIS- con il quale è stata dichiarata la decadenza della società ricorrente e dei ricorrenti soci della medesima dalla titolarità della sede farmaceutica n. -OMISSIS-del comune di Battipaglia; - di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo.

Giustizia amministrativa202501013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di decadenza dalla titolarità di una sede farmaceutica assegnata all'esito del concorso straordinario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno partecipato al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in due Regioni, ottenendo una sede nel Lazio e una in Campania. Dopo avere costituito società per la gestione delle rispettive farmacie, hanno dismesso mediante donazione alla figlia le proprie quote nella società titolare della sede laziale. La Regione ha dichiarato la decadenza dalla titolarità della sede campana, ritenendo eluso il principio di alternatività tra le sedi assegnate. I ricorrenti hanno dedotto che dall'ordinamento non deriverebbe un espresso divieto di ottenere due sedi all'esito del concorso straordinario; hanno inoltre sostenuto l'inapplicabilità dei divieti previsti dall'art. 12 della l. n. 475/1968 e dell'art. 112 del r.d. n. 1265/1934, nonché la prevalenza degli artt. 7 e 8 della l. n. 362/1991, in quanto la titolarità delle farmacie era stata trasferita a società. Secondo i ricorrenti, il limite decennale e il divieto di cumulo non sarebbero applicabili al farmacista che abbia conferito la farmacia a una società e successivamente ceduto le proprie quote.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabili i principi affermati dal Consiglio di Stato e dall'Adunanza Plenaria n. 1/2020. Il concorso straordinario disciplinato dall'art. 11 del d.l. n. 1/2012 è finalizzato ad ampliare il numero degli aspiranti titolari e consente la partecipazione in non più di due Regioni, ma non l'assegnazione cumulativa di due sedi ai medesimi farmacisti. In caso di doppia assegnazione, i candidati devono optare per una sola sede. Il divieto opera anche quando la gestione della farmacia avvenga tramite una società, poiché la società costituita dopo l'assegnazione non può essere utilizzata per conseguire un risultato che sarebbe vietato ai farmacisti persone fisiche. La successiva dismissione delle quote in favore della figlia non ha eliminato l'elusione dell'obbligo di scelta, né ha consentito di conservare entrambe le sedi. Gli argomenti fondati sulla distinzione tra titolarità personale e titolarità societaria sono stati ritenuti irrilevanti, poiché la società è intervenuta solo nella fase successiva al concorso e i candidati persone fisiche avevano presentato domanda in due Regioni. Il decreto di decadenza è stato quindi ritenuto immune dai vizi dedotti. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 11, commi 1, 3, 5 e 7, d.l. 1/2012

    favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge

    La partecipazione al concorso straordinario è consentita ai farmacisti non già titolari di altra sede e in non più di due Regioni o Province autonome; la doppia partecipazione non consente però l'assegnazione cumulativa di due sedi, imponendo l'opzione per una sola sede. La gestione associata riguarda la futura gestione della farmacia e non attribuisce ai partecipanti un diritto a conseguire più sedi.

  • art. 112, commi 2 e 3, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

    chi sia già autorizzato all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un’altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi

    La norma esprime un principio generale di alternatività e di divieto di cumulo, applicabile anche al concorso straordinario. Il congelamento della precedente sede opera già dalla assegnazione e accettazione della nuova, mentre la definitiva decadenza si collega al perfezionamento della nuova autorizzazione.

  • art. 7, comma 1, l. 8 novembre 1991, n. 362

    conformità alle disposizioni vigenti

    La possibilità di gestione societaria della farmacia non deroga alle regole generali sul divieto di cumulo e sull'obbligo di scelta applicabili ai farmacisti persone fisiche.

  • art. 8, comma 1, lett. b), l. 8 novembre 1991, n. 362

    La questione della sua applicabilità alla società titolare di due farmacie non è stata ritenuta decisiva, poiché a monte i farmacisti non potevano ottenere cumulativamente due sedi nel concorso straordinario.

  • art. 11, comma 5, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    La previsione della partecipazione in non più di due Regioni o Province autonome costituisce applicazione speciale del principio generale di alternatività e non autorizza il cumulo delle sedi.

  • art. 32 Cost.

    La tutela della salute giustifica l'interpretazione del concorso straordinario diretta a garantire una più capillare presenza del servizio farmaceutico e a impedire vantaggi individuali incompatibili con tale finalità.

Massime di principio

  • Nel concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, la facoltà di partecipare in non più di due Regioni o Province autonome non comporta la possibilità di ottenere cumulativamente due sedi: in caso di doppia assegnazione, i candidati devono optare per una sola sede, secondo il principio di alternatività.
  • Il divieto di cumulo delle sedi farmaceutiche opera anche quando i candidati partecipino in forma associata o gestiscano successivamente la farmacia mediante una società, poiché la società non può attribuire ai farmacisti vincitori un risultato ulteriore rispetto a quello consentito dall'art. 11 del d.l. n. 1/2012.
  • La gestione associata prevista per il concorso straordinario riguarda la finalità della partecipazione e la successiva gestione imprenditoriale della sede; non costituisce, prima dell'assegnazione, un autonomo soggetto titolare e non consente ai medesimi farmacisti di conseguire due sedi.
  • La successiva cessione delle quote della società titolare di una delle farmacie assegnate non sana l'omessa opzione tra le sedi e non consente di conservare il risultato sostanziale vietato, quando le operazioni societarie siano dirette a eludere il principio di alternatività.
  • Le disposizioni sulla liberalizzazione e sulla titolarità societaria delle farmacie operano su un piano distinto rispetto alla disciplina speciale del concorso straordinario e non derogano alle regole concorsuali volte ad ampliare il numero degli aspiranti titolari.

Come è indicizzato

MaterieFarmacie
RamiSanità
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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