Sentenza n. 2061/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza n. 818 in data 20 aprile 2017 del T.A.R. Sicilia, sede di Catania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 818/2017, concernente l'occupazione illegittima di un'area e la scelta tra transazione, restituzione previa riduzione in pristino o acquisizione sanante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza sostenendo che il Comune di Catania non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 818 del 20 aprile 2017, passata in giudicato. Tale sentenza imponeva all'amministrazione, entro sessanta giorni, di adottare una delle alternative indicate: concludere un accordo negoziale per il trasferimento della proprietà, restituire i terreni previa riduzione in pristino stato, oppure acquisire l'area ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, corrispondendo il risarcimento o l'indennizzo dovuto. I ricorrenti hanno dedotto che nessuna di tali determinazioni fosse stata adottata e che una nota della Direzione Lavori Pubblici e il parere del Collegio di Difesa fossero nulli per violazione del giudicato, oltre che viziati da eccesso di potere. Hanno inoltre contestato la competenza dell'organismo straordinario di liquidazione, sostenendo che, dopo l'approvazione del rendiconto del 10 luglio 2025, la competenza fosse tornata al Comune e che la scelta tra restituzione e acquisizione richiedesse una valutazione attuale dell'interesse pubblico. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa sulla quantificazione dell'indennizzo, la natura endoprocedimentale degli atti contestati e la propria asserita incompetenza, sostenendo che la decisione spettasse all'organismo straordinario di liquidazione.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza n. 818/2017 aveva imposto al Comune una scelta effettiva tra tre modalità alternative di esecuzione e che nessuna di esse era stata concretamente realizzata: non era stato adottato il provvedimento di acquisizione sanante, né era intervenuta una transazione o la restituzione dei terreni. Ha quindi ritenuto fondato il ricorso per mancata ottemperanza e ha ordinato al Comune di Catania di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Tribunale ha inoltre stabilito che, dopo l'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, l'organismo straordinario di liquidazione cessa giuridicamente di esistere e non può più essere chiamato a provvedere; di conseguenza, l'obbligo di conformarsi al giudicato grava sul Comune. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune, con un ulteriore termine di trenta giorni. La questione relativa al quantum dell'indennizzo è stata invece dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, poiché attiene alla determinazione dell'importo dovuto e spetta al giudice ordinario, anche quando l'acquisizione sanante sia adottata dal commissario ad acta nell'ambito dell'ottemperanza. La domanda potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte; il Comune è stato condannato a rifondere due terzi delle spese, liquidate in 1.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La sentenza del 2017 aveva indicato l'acquisizione sanante quale una delle modalità alternative di esecuzione del giudicato. La determinazione del quantum dell'indennizzo non rientra nella giurisdizione amministrativa, ma in quella del giudice ordinario.
art. 256 d.lgs. 267/2000
L'approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'organismo straordinario di liquidazione segna la chiusura della gestione liquidatoria e la cessazione giuridica dell'organismo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La domanda relativa al quantum, dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone all'amministrazione di scegliere tra più modalità alternative di esecuzione, l'omessa adozione di una delle determinazioni previste integra violazione del giudicato e può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza.
- In presenza di un giudicato che richiede una scelta amministrativa tra restituzione del bene, accordo negoziale e acquisizione sanante, l'amministrazione non può sostituire l'adempimento con meri atti istruttori o valutazioni interne privi dell'adozione di una concreta determinazione esecutiva.
- L'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria dell'organismo straordinario di liquidazione determina la chiusura della gestione e la cessazione giuridica dell'organismo; dopo tale momento, gli obblighi amministrativi ancora da adempiere gravano sull'ente locale.
- La controversia sulla quantificazione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 327/2001 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'atto acquisitivo è adottato da un commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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