Ordinanza n. 55/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’art. 6, comma 4, del bando dell’11.09.2025 relativo alla “procedura selettiva per curriculum ed eventuale colloquio volta all’individuazione di unità di personale esterno per Docenza BATTERIA E PERCUSSIONI Pop Rock – COMP/04” indetta dal Conservatorio Statale di Musica di Cagliari - Giovanni Pierluigi da Palestrina; in parte qua, della graduatoria prot. n. 3775/2025 del 12.11.2025 della medesima procedura; della nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (protocollo del Conservatorio di Cagliari n. 67732 del 12.12.2025); della comunicazione del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari - Giovanni Pierluigi da Palestrina 21.12.2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; del provvedimento di parziale diniego del 21.12.2025 opposto dal Conservatorio Statale di Musica di Cagliari - Giovanni Pierluigi da Palestrina all’istanza di accesso del 17.11.2025 presentata dal ricorrente, e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione e di estrarre copia della documentazione di cui alla predetta istanza di accesso del 17.11.2025; -quanto ai primi motivi aggiunti: - del verbale 20.12.2025 prot. n. 308/2026 del 22.01.2026 della Commissione di valutazione della “Procedura selettiva per curriculum ed eventuale colloquio volta all’individuazione di unità di personale esterno per docenza BATTERIA E PERCUSSIONI Pop Rock – COMP/04” indetta dal Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, e della allegata graduatoria; quanto ai secondi motivi aggiunti: - del Decreto di rettifica in autotutela del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari - Giovanni Pierluigi da Palestrina prot. n. 422 del 29.01.2026 e della allegata graduatoria; del non conosciuto verbale prot. 421/2026 del 28.01.2026 della commissione di valutazione della “Procedura selettiva per curriculum ed eventuale colloquio volta all’individuazione di unità di personale esterno per Docenza BATTERIA E PERCUSSIONI Pop Rock – COMP/04” indetta dal Conservatorio Statale di Musica di Cagliari – Giovanni Pierluigi da Palestrina Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Russo Daniele: della graduatoria definitiva della Procedura selettiva per curriculum ed eventuale colloquio volta all'individuazione di unità di personale esterno per Docenza BATTERIA E PERCUSSIONI Pop Rock COMP/04.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Clausola del bando e successive graduatorie di una procedura selettiva per il conferimento di un incarico di docenza con contratto di lavoro autonomo, nonché parziale diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (stazione selezionante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, classificatosi al primo posto a pari merito con il controinteressato, ha contestato la clausola del bando che attribuiva la preferenza al candidato con maggiore anzianità, poi applicata in favore del controinteressato. Ha dedotto il contrasto della clausola con le norme sulle preferenze nei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, richiamando in particolare la minore età anagrafica e il proprio status di genitore di minore a carico. Con due motivi aggiunti ha impugnato le successive graduatorie e gli atti di rettifica dei punteggi, rimasti sostanzialmente invariati quanto all'ex aequo e alla preferenza accordata al candidato più anziano. È stato inoltre impugnato il parziale diniego di accesso alla documentazione richiesta. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale contro la graduatoria, sostenendo che la commissione gli avrebbe illegittimamente attribuito il medesimo punteggio del ricorrente, nonostante il possesso di titoli maggiori; ha altresì evidenziato che due componenti della commissione avevano già valutato il ricorrente, quale candidato allievo del medesimo corso, collocandolo al terzo posto.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione per insufficienza del fumus boni iuris del ricorso principale e dei motivi aggiunti. Ha ritenuto che la procedura non fosse un concorso per l'accesso al pubblico impiego, neppure a tempo determinato, ma una selezione finalizzata alla stipula di un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001. Pertanto, le norme sulle preferenze applicabili alle assunzioni nel pubblico impiego non risultano applicabili; la procedura è disciplinata dall'avviso pubblico, la cui legittimità non può essere valutata sulla base della normativa invocata dal ricorrente. Il giudice ha ritenuto invece meritevole di approfondimento in sede di merito il ricorso incidentale, ravvisando profili non manifestamente infondati nell'obiezione relativa all'irragionevolezza della valutazione dei titoli con punteggio identico, considerata la parziale coincidenza della commissione e la precedente collocazione del ricorrente al terzo posto nella selezione per l'accesso al medesimo corso come allievo. L'istanza cautelare è stata quindi respinta e le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001
uno (1) contratto di lavoro autonomo
La procedura è stata qualificata come selezione per il conferimento di un incarico individuale mediante contratto di lavoro autonomo, non come concorso per l'accesso al pubblico impiego.
art. 5, comma 4, lett. p), d.P.R. 487/1994
La disciplina delle preferenze nei concorsi per l'accesso al pubblico impiego è stata ritenuta non applicabile alla procedura per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo.
art. 5, comma 4, lett. e), d.P.R. 487/1994
Il titolo di preferenza invocato dal ricorrente quale genitore di minore a carico appartiene alla disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, non applicabile alla procedura in esame.
art. 3, comma 7, l. 127/1997
La regola della preferenza per il candidato più giovane, richiamata dal ricorrente, non è stata ritenuta parametro applicabile alla selezione per lavoro autonomo.
art. 55 c.p.a.
È stata applicata la disciplina della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e conseguente rigetto della domanda di sospensione.
Massime di principio
- Una procedura selettiva finalizzata esclusivamente al conferimento di un incarico individuale mediante contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 non costituisce concorso per l'accesso al pubblico impiego; pertanto, non le si applicano automaticamente le norme sulle preferenze previste per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato nella pubblica amministrazione.
- Nelle selezioni per incarichi di lavoro autonomo, i criteri di scelta sono disciplinati dall'avviso pubblico e la legittimità della clausola di preferenza deve essere valutata alla luce della disciplina propria della procedura, non mediante il diretto richiamo alle norme sulle preferenze concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando i motivi di ricorso non presentano sufficienti profili di fumus boni iuris, anche se una censura proposta in via incidentale dal controinteressato appare meritevole di approfondimento nella fase di merito.
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