Cassazione Civile, Ordinanza n. 15708/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 ai fini IRPEF, con cui l’Ufficio aveva assoggettato a tassazione compensi per euro 7.400,00 percepiti da una società sportiva dilettantistica e dichiarati come redditi diversi non imponibili. La controversia nasceva dal diverso trattamento fiscale riconosciuto o negato alla società erogante, in relazione alla sua affiliazione/iscrizione al CONI e al riconoscimento dei requisiti per l’agevolazione prevista per i compensi sportivi dilettantistici. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo sufficiente il riconoscimento sportivo ottenuto tramite ente di promozione sportiva e valorizzando la domanda di affiliazione. La CTR, invece, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e rigettato il ricorso, ritenendo che la società non fosse iscritta al CONI all’epoca dei fatti, che il contribuente fosse amministratore della società e quindi consapevole della mancata iscrizione, e che solo il CONI potesse stabilire quali prestazioni rientrassero nel regime agevolativo. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, in sintesi: 1) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR avesse valorizzato il consolidamento dell’avviso nei confronti del sostituto d’imposta, avesse considerato inesistente l’iscrizione al CONI e avesse attribuito al ricorrente la qualità di amministratore; 2) ulteriore omesso esame circa la carica di amministratore, che secondo il ricorrente non era mai stata rivestita; 3) violazione della disciplina applicabile e del principio di affidamento, sostenendo che l’eventuale errore sulla natura fiscale del soggetto erogante non dovesse ricadere sul percipiente e che l’inadempimento, se esistente, fosse imputabile al sostituto d’imposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non denunciassero un omesso esame di fatti storici decisivi, ma mirassero in realtà a contestare la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza di merito, censura non più proponibile nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione vigente. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva individuato in modo specifico un fatto storico omesso, limitandosi a riproporre questioni già esaminate dalla CTR, come l’iscrizione al CONI e la qualità di amministratore. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché formulato in modo confuso e cumulativo, privo della necessaria specificità e non idoneo a criticare puntualmente la ratio decidendi, mescolando deduzione di omesso esame di un fatto storico e deduzione di violazione del principio di affidamento senza adeguato riferimento normativo e senza confrontarsi compiutamente con le ragioni della decisione impugnata. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa per la mancata costituzione dell’Agenzia. È stato infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, primo comma, lett. m), t.u.i.r.
I compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche beneficiano del regime di favore solo se provenienti dai soggetti e organismi indicati dalla norma e in presenza dei presupposti sostanziali richiesti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione né la valutazione delle prove.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
i motivi per i quali si richiede la cassazione
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; un motivo confuso o non autosufficiente è inidoneo e quindi inammissibile.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso, il dato da cui risulta e il momento in cui è stato oggetto di discussione processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ai fini dell’ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, occorre il rigoroso rispetto degli oneri di indicazione e produzione degli atti rilevanti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto per la decisione in Cassazione.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione e di proposizione del controricorso che scadono nel periodo previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non sono deducibili come "fatti" le argomentazioni difensive, le questioni giuridiche o la mera insufficienza motivazionale.
- Per rispettare l’onere di specificità del motivo di ricorso, il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto storico trascurato, il dato processuale da cui emerge, il momento della discussione e la sua decisività; la mancata osservanza di tali oneri comporta inammissibilità.
- Un motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi, o che cumuli in modo confuso censure eterogenee senza un chiaro paradigma normativo, è inammissibile per difetto di specificità.
- Ai fini del regime fiscale di favore per i compensi sportivi dilettantistici, non basta la mera affiliazione o il formale riconoscimento del soggetto erogante: occorre la prova dell’effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica senza fine di lucro e del concreto possesso dei presupposti richiesti dalla norma.
- La sola deduzione che un eventuale errore o inadempimento sia imputabile al sostituto d’imposta non esonera automaticamente il percettore dall’onere di rispettare i presupposti sostanziali del trattamento fiscale agevolato, quando la disciplina richieda requisiti oggettivi e soggettivi specifici.
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