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Ordinanza

Ordinanza n. 2403/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto adottato con comunicazione del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. 267769 del 27 novembre 2025 “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; e della graduatoria con esso approvata definitivamente, nella parte in cui hanno collocato la domanda della società ricorrente (codice istanza n.46506) in posizione deteriore rispetto a quella spettante, così escludendola dalla fruizione del contributo; - se ed in quanto occorrer possa, dell'avviso del 20 novembre 2025 di avvenuta pubblicazione, all'esito del sorteggio, della graduatoria finalizzata a determinare “l'ordine delle valutazioni formulate in ex-aequo presenti nell'elenco finale formalizzato dalla Commissione giudicatrice”; - dei verbali descrittivi delle attività compiute dalla Commissione giudicatrice, benché oggi non conosciuti e con riserva di formulazione di motivi aggiunti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la graduatoria definitiva e i relativi allegati, nella parte in cui hanno collocato la domanda proposta della società (domanda n. 46506) in posizione deteriore rispetto a quella spettante secondo la corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis della procedura, come indicati nell'Avviso pubblico 2024. NONCHE', AI SENSI DELL'ART. 116 CPA, PER L'ANNULLAMENTO del diniego maturato in data 8 gennaio 2026, opposto per silentium dal Ministero del Turismo sulla istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 9 dicembre 2025 e del provvedimento in data 16 gennaio 2025 che ha solo formalmente accolto, tardivamente, l'istanza di accesso agli atti, senza comunque rendere attualmente ostensibili i documenti amministrativi richiesti. E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad accedere, tramite presa visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso agli atti E PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE alla esibizione dei documenti richiesti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI SPA il 13 febbraio 2026: per l’annullamento degli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso RG n. 1267/2026;

Giustizia amministrativa202601267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di concessione e impegno del contributo e graduatoria definitiva della procedura, nella parte in cui la domanda della società è stata collocata in posizione deteriore, con conseguente esclusione dal contributo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero del Turismo e la graduatoria definitiva relativa al fondo destinato alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, sostenendo che la propria domanda, identificata dal codice n. 46506, fosse stata collocata in posizione deteriore rispetto a quella spettante in base alla corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico 2024 e dalla relativa lex specialis. Sono stati inoltre impugnati l'avviso concernente il sorteggio destinato a determinare l'ordine di valutazione delle posizioni ex aequo, i verbali della Commissione giudicatrice, non conosciuti, e gli ulteriori atti presupposti, con riserva di motivi aggiunti. La ricorrente aveva altresì proposto domanda di accesso agli atti ai sensi dell'art. 116 c.p.a., contestando il diniego formatosi per silentium e il successivo provvedimento di formale accoglimento ritenuto tardivo e non concretamente eseguito. All'udienza cautelare il difensore ha formalizzato la rinuncia alla domanda di accesso. L'ordinanza non espone nel dettaglio gli ulteriori vizi di legittimità dedotti, né decide il merito delle contestazioni sulla graduatoria. Il Collegio ha rilevato la necessità di approfondire anche la possibile inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un soggetto qualificabile come controinteressato in senso sostanziale.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a. Non ha deciso il merito dell'impugnazione della graduatoria e degli atti ministeriali. Ritenendo necessaria una sollecita definizione del giudizio, ma anche un meditato approfondimento delle questioni prospettate, incluso il possibile difetto di notifica a un controinteressato sostanziale, ha applicato l'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando per la discussione del merito l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. La domanda cautelare è stata quindi accolta nella forma della fissazione accelerata del merito, senza una sospensione espressa degli atti impugnati. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    rinuncia alla domanda di accesso agli atti

    Il TAR prende atto della rinuncia formalizzata dalla ricorrente alla domanda di accesso agli atti.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è trattata nell'ambito del procedimento cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Il giudice può tutelare provvisoriamente il ricorrente fissando sollecitamente l'udienza di merito, senza necessità di adottare una distinta misura cautelare sospensiva, quando tale definizione accelerata sia ritenuta adeguata.

Massime di principio

  • Quando le questioni cautelari richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione immediata e le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente l'udienza di merito.
  • La possibile mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato in senso sostanziale costituisce una questione processuale che può giustificare l'approfondimento in sede di merito prima della definizione della controversia.
  • La rinuncia alla domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., formalizzata in udienza dal difensore della parte, deve essere recepita dal giudice nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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