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Sentenza

Sentenza n. 2021/2026 - Milano, Sezione 1

in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 115/2024, depositata e resa pubblica l’11 febbraio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 922/2023 munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 19 marzo 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 2 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202503703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 115/2024, attributiva della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 19 marzo 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria il 2 ottobre 2025, e non era stata seguita da alcun adempimento amministrativo. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, chiedendo la condanna del Ministero all'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, tramite l'organo competente, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specifici e al pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere le iniziative esecutive previste dall'ordinamento, compreso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, nell'esecuzione di obbligazioni pecuniarie gravanti sull'Amministrazione, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo passato in giudicato sia stato notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie delle amministrazioni statali.
  • Accertata l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli atti necessari entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari a dare esecuzione al giudicato e può ricorrere, in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa vigente.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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