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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07242/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione. Ha ritenuto irrilevante la dedotta mancata comunicazione o notificazione della sentenza d’appello, ribadendo che il termine lungo decorre dal deposito in cancelleria. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La lite origina da un accertamento fiscale nei confronti di una società a ristretta base partecipativa, con recupero a tassazione di costi fittizi e ricavi non contabilizzati per l’anno d’imposta 1992, poi imputati ai soci in proporzione alle rispettive quote. Dopo un primo giudizio e un successivo ricorso per cassazione dell’Ufficio, il processo davanti al giudice di rinvio si estinse per mancata riassunzione. In seguito, l’agente della riscossione notificò alla contribuente una cartella di pagamento. La contribuente impugnò la cartella sostenendo che la pretesa fiscale dovesse essere rideterminata sulla base di un giudicato interno formatosi nel processo estinto, in particolare per effetto della mancata impugnazione da parte dell’Agenzia della parte della sentenza di appello che aveva rideterminato i costi fittizi in misura inferiore. La sentenza di merito impugnata è stata cassata dalla ricorrente con un solo motivo, ma la Corte esamina preliminarmente l’eccezione di tardività sollevata dall’Agenzia e ne rileva l’inammissibilità del ricorso per decorso del termine lungo di impugnazione, computato dal deposito della sentenza e non dalla sua comunicazione o conoscenza effettiva.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per proporre impugnazione decorre dal deposito della sentenza in cancelleria; si applica il testo anteriore alla riforma del 2009 perché il giudizio di primo grado era stato introdotto prima del 4 luglio 2009.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l’importo ulteriore dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il termine lungo per impugnare una sentenza decorre dal suo deposito in cancelleria e non dalla comunicazione alle parti, né dalla loro effettiva conoscenza del provvedimento.
  • La mancata comunicazione o notificazione della sentenza non sospende né differisce il decorso del termine lungo di impugnazione.
  • In cassazione, la tardività del ricorso comporta l’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e applicazione, se dovuta, dell’ulteriore contributo unificato.
  • Nei giudizi introdotti prima dell’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 continua ad applicarsi il previgente termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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