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Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 26738 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassazione IRPEF della somma corrisposta una tantum dal fondo di previdenza complementare del Banco --- (cosiddetto "zainetto"), mediante accordo transattivo e a saldo e stralcio della pensione integrativa spettante. La contribuente sosteneva che l'importo fosse totalmente intassabile o, in subordine, soggetto all'aliquota del 12,50% limitatamente alla differenza tra capitale corrisposto e premi versati. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la qualificazione della somma come reddito di capitale, sostenendo che essa derivasse dal rapporto di lavoro e dovesse essere qualificata come reddito di lavoro dipendente, assoggettato a tassazione separata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la liquidazione una tantum dello "zainetto" costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui la contribuente ha rinunciato: quindi reddito di lavoro dipendente e non reddito di capitale. L'importo deve essere assoggettato a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del TUIR, nel testo applicabile all'epoca. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, TUIR

    I redditi, a seconda della categoria di appartenenza, sono classificati [...] nella categoria corrispondente a quella dei redditi sostituiti o perduti.

    La somma liquidata in sostituzione della pensione integrativa conserva la stessa categoria reddituale della prestazione sostituita, ossia quella del reddito di lavoro dipendente.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, TUIR, nel testo applicabile ratione temporis

    Le somme corrisposte in un'unica soluzione in sostituzione o in occasione della cessazione di rapporti di lavoro, comprese le prestazioni previdenziali riconducibili al rapporto di lavoro, sono soggette a tassazione separata.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 TUIR

    La disposizione disciplina i criteri applicativi della tassazione separata per determinate somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro o in momenti successivi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 1, TUIR, ora art. 51

    Costituiscono redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

    Il collegamento genetico con il rapporto di lavoro è decisivo. Non rilevano, per escludere la natura lavorativa, né il pagamento da parte del fondo anziché del datore, né l'erogazione una tantum, né il fatto che il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42 TUIR, ora art. 45

    La disciplina dei redditi di capitale non si applica alla prestazione in esame, perché la sua causa genetica è previdenziale e lavorativa, non un investimento di capitale o un contratto assicurativo sulla vita.

Massime di principio

  • Quando una somma viene corrisposta in sostituzione di una pensione integrativa o di un trattamento previdenziale maturato in dipendenza del rapporto di lavoro, deve essere normalmente qualificata secondo la natura della prestazione sostituita.
  • La liquidazione una tantum o mediante accordo transattivo non trasforma automaticamente una prestazione previdenziale di origine lavorativa in reddito di capitale.
  • Per determinare il regime fiscale è prevalente la causa genetica della prestazione, cioè il rapporto che ha dato origine al diritto, rispetto alle modalità concrete di pagamento.
  • Il pagamento da parte di un fondo previdenziale, anziché direttamente dal datore di lavoro, non esclude la natura di reddito di lavoro dipendente se il fondo eroga una prestazione collegata al rapporto lavorativo.
  • In casi analoghi, la somma sostitutiva di una pensione integrativa erogata in capitale può beneficiare della tassazione separata, ma non dell'aliquota del 12,50% propria di specifiche fattispecie di reddito di capitale o di contratti assicurativi sulla vita.
  • La qualificazione fiscale deve essere verificata alla luce della normativa vigente nel periodo d'imposta interessato e della concreta origine della prestazione, anche considerando eventuali modifiche legislative e la giurisprudenza applicabile.

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