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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47142/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento dell'appello di Mariano Mirabelli, aveva annullato l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Cosenza con riferimento al capo 32 (artt. 110, 356 e 61 n.9 c.p.) e aveva invece confermato la misura in relazione al capo 30 (artt. 110, 81 cpv., 479 e 476, comma 2 c.p.), riducendo la durata della misura interdittiva da dodici a sei mesi. Il Procuratore ha dedotto un unico motivo di ricorso: vizio cumulativo della motivazione nella valutazione della gravità indiziaria sul capo 32, sostenendo che il Tribunale avrebbe travisato le fonti di prova e si sarebbe posto in contraddizione con la valutazione positiva della gravità indiziaria sul capo 30, posto che gli stessi elementi (falsità e artificiosità dell'apparato contrattuale tra la ditta "Alò Pasquale s.r.l." e la formale subappaltatrice "Mirabellí Mariano s.r.l.") avrebbero dovuto far ritenere la malizia anche per il capo 32.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui il ricorso del Pubblico ministero in materia cautelare deve dimostrare un interesse concreto e attuale, correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura cautelare; se il provvedimento impugnato ha escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, il ricorrente pubblico deve censurare entrambi i presupposti e non può limitarsi ad una sola contestazione astratta. Nella specie il Procuratore si è limitato a censurare la gravità indiziaria riferita ad un solo capo senza argomentare circa le esigenze cautelari, rendendo così l'impugnazione priva di interesse e quindi inammissibile. P.Q.M. ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Norma sulla concorso di persone nel reato; richiamata in relazione ai capi d'imputazione valutati dal Tribunale per la ricostruzione della responsabilità.

  • Codice penale, art. 356

    Articolo relativo al reato (nel contesto indicato dalla sentenza) oggetto di valutazione della gravità indiziaria per il capo 32.

  • Codice penale, art. 61 n. 9

    Circostanza aggravante rilevata nel capo 32 e presa in considerazione nella valutazione complessiva del fatto.

  • Codice penale, art. 81, comma finale (cpv.)

    Richiamato in relazione al capo 30 per la cooperazione o partecipazione criminale nella fattispecie.

  • Codice penale, art. 479

    Reato materialmente contestato nel capo 30; la Corte ha confermato la gravità indiziaria per tale capo.

  • Codice penale, art. 476, comma 2

    Norma collegata al capo 30, confermata dal Tribunale e conservata nella decisione impugnata.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, De Gasperis, Rv. 276375)

    Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, De Gasperis, Rv. 276375

    Principio secondo cui il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile per difetto di interesse se contesti solo il mancato riconoscimento della gravità indiziaria quando l'oggetto dell'interesse del PM è il ripristino della misura cautelare.

  • Giurisprudenza comparata (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Rv. 281010)

    Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Rv. 281010

    Conferma del criterio sul carattere concreto e attuale dell'interesse del PM nelle impugnazioni cautelari.

  • Giurisprudenza chiave (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355)

    Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355

    Esplicita che l'interesse del Pubblico ministero in materia cautelare deve essere collegato alla possibilità di adozione o ripristino della misura; se il provvedimento impugnato ha escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, il PM deve censurare entrambe le questioni, non potendo limitarsi ad affermazioni astratte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero contro provvedimenti cautelari richiede un interesse concreto e attuale: l'atto impugnatorio deve dimostrare che l'accoglimento può condurre all'adozione o al ripristino della misura cautelare.
  • Se il giudice di merito ha escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, il PM deve articolare censure specifiche e articolate su entrambi i presupposti; censurare solo uno dei due profili espone il ricorso all'inammissibilità per carenza di interesse.
  • Nel valutare profili collegati (es. più capi riferiti alla stessa vicenda), è necessario spiegare la coerenza logica tra le valutazioni: se si contesta il travisamento delle prove per un capo, bisogna motivare perché la stessa valutazione non possa valere anche per i capi collegati, con riferimento concreto agli elementi probatori.
  • Nelle impugnazioni cautelari del PM è utile fornire elementi che rendano plausibile il concreto ripristino della misura (es. sopravvenienza di esigenze cautelari, elementi nuovi o errori che abbiano inciso sulla decisione sulle esigenze cautelari), non limitandosi a censure di carattere teorico sulla gravità indiziaria.
  • Quando la decisione di merito riduce una misura (es. da dodici a sei mesi) o la conferma parzialmente, il ricorso deve mirare chiaramente a dimostrare il vulnus giuridico che, se sanato, comporterebbe la modifica effettiva della misura stessa.

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