Sentenza n. 1899/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, ha omesso di valutare i titoli di cui ai punti A.1.1 e B.4.1. della Tabella di cui al D.M. n. 205/2023, posseduti e dichiarati dalla ricorrente; 2. Del D.D.G. prot. n. 1499 del 08.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha decretato l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”, per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente; 3. Del D.D.G. prot. n. 1511 del 13.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata del concorso indetto con Decreto Dipartimentale n. 2575/2023 per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino” per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente; 4. Dell’Avviso prot. n. 58712 del 27.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato l’avvio della Fase 1 delle operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente; 5. Dell’Avviso prot. n. 58714 del 27.08.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, di rettifica del precedente Avviso prot. n. 58712, nella parte lesiva per la ricorrente; 6. Del D.D.G. prot. n. 1721 del 29.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha decretato l’integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente; 7. Del D.D.G. prot. n. 1795 del 31.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha disposto, nei confronti dei soggetti inseriti nell’elenco allegato al detto decreto, una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, nella parte lesiva per la ricorrente; 8. Dell’Avviso prot. n. 60021 del 31.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato la conclusione delle operazioni informatizzate relative alla fase 2 delle immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente; 9. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell’elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 con il punteggio complessivo pari a 223,75 per la Regione Lazio, classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GIORGETTI SARA il 29\9\2025 : PER L’ANNULLAMENTO: 1. Del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1460 del 30.06.2025 e del relativo allegato recante gli elenchi dei candidati idonei alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2575/2023 per la regione Lazio, classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente; 2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie di merito e successivi atti relativi alle immissioni in ruolo del concorso per la classe A011, nella parte in cui la candidata non è stata inserita tra i vincitori e non le sono stati riconosciuti alcuni titoli
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per la classe A011 – Discipline letterarie e latino – per la Regione Lazio. Ha impugnato le graduatorie di merito, gli atti di rettifica e integrazione della graduatoria, nonché gli atti relativi alle immissioni in ruolo, sostenendo che le fosse stato attribuito un punteggio di 198,75 anziché quello ritenuto spettante di 223,75. In particolare, ha dedotto l’omessa valutazione della laurea come titolo di accesso, per 12,50 punti, e dell’abilitazione conseguita in un precedente concorso, per ulteriori 12,25 punti, nonché la mancata attribuzione di 12,50 punti per il superamento di un concorso ordinario relativo alla classe A013. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.d.g. n. 2575/2023 e del d.m. n. 205/2023, violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, eccesso di potere, disparità di trattamento e lesione del legittimo affidamento. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’elenco degli idonei approvato nel 2025, lamentando la mancata inclusione del proprio nominativo.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il TAR ha ritenuto corretta la valutazione dei titoli effettuata dall’amministrazione. Il bando prevedeva modalità alternative di accesso al concorso, mediante laurea integrata dai 24 CFU/CFA oppure mediante abilitazione specifica, e la Tabella B del d.m. n. 205/2023 consentiva l’attribuzione del punteggio per il titolo di accesso una sola volta, sulla base del titolo dichiarato dal candidato. La ricorrente aveva dichiarato come titolo di accesso l’abilitazione specifica conseguita nel concorso ordinario del 2020, con voto di 67/100, inferiore alla soglia di 75/100; pertanto non le spettava alcun punteggio per tale titolo e non poteva ottenere anche il punteggio relativo alla laurea, assorbita dal titolo di accesso prescelto. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimo il mancato riconoscimento dei punti per il superamento del concorso relativo alla classe A013, perché non pertinente alla classe A011. Sono stati ritenuti corretti i punteggi attribuiti per il dottorato di ricerca e per il master universitario. La disparità di trattamento dedotta rispetto a un’altra candidata è stata esclusa, poiché il punteggio di quest’ultima derivava da un’abilitazione specifica per la classe A011, valutabile ai sensi della Tabella B. Il giudice ha ritenuto ragionevole la disciplina, in quanto il candidato in possesso di più titoli poteva scegliere quale titolo dichiarare come titolo di accesso, bilanciando il possibile maggior punteggio con i diversi effetti in tema di immissione in ruolo. È stata altresì esclusa la violazione del legittimo affidamento, non essendovi norme o comportamenti amministrativi idonei a rassicurare la ricorrente circa una valutazione dei propri titoli poziore rispetto a quella spettante agli altri concorrenti. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili, poiché la mancata inclusione nell’elenco degli idonei costituiva conseguenza automatica della legittimità degli atti precedenti e riproponeva sostanzialmente le medesime censure. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.m. 26 ottobre 2023, n. 205
La Tabella B allegata al decreto stabilisce i criteri di valutazione dei titoli per il concorso.
Il punteggio per il titolo di accesso è attribuibile una sola volta, in relazione al titolo dichiarato dal candidato, secondo i criteri della Tabella B; la laurea e l’abilitazione non sono cumulabili come titoli di accesso.
d.d.g. 6 dicembre 2023, n. 2575
L’art. 4 prevede un duplice canale di accesso, mediante titolo di studio e abilitazione specifica oppure, in alternativa, mediante titoli di servizio o 24 CFU/CFA.
Il bando consente modalità alternative di accesso e rimette al candidato, quando ne abbia la possibilità, la scelta del titolo da spendere nella procedura.
art. 4 d.d.g. n. 2575/2023
Il bando prevede, da un lato, il possesso congiunto di titolo di studio e abilitazione specifica e, dall’altro, modalità alternative fondate su titoli di servizio o 24 CFU/CFA.
La disciplina del bando riflette la distinzione tra le diverse categorie di candidati e giustifica la valutazione alternativa del titolo di laurea o dell’abilitazione.
Tabella B, voce A.1, d.m. n. 205/2023
Il punteggio per il titolo di accesso è attribuito sulla base del voto del titolo espresso in centesimi, secondo la formula (p−75):2, quando il voto è superiore a 75/100.
Il punteggio per il titolo di accesso spetta soltanto se il voto della laurea o dell’abilitazione dichiarata supera 75/100; se il candidato dichiara un’abilitazione con voto inferiore a tale soglia, non può ottenere il punteggio della laurea non dichiarata come titolo di accesso.
art. 3, comma 7, d.m. n. 205/2023
La scelta di un titolo di accesso piuttosto che di un altro risponde a una precisa scelta del candidato.
Quando il candidato possiede più titoli astrattamente utilizzabili per l’accesso, gli effetti della scelta del titolo dichiarato ricadono sulla relativa valutazione concorsuale.
art. 2, comma 1, d.l. 7 aprile 2025, n. 45
La disposizione è richiamata in relazione agli elenchi dei candidati idonei.
La mancata inclusione della candidata negli elenchi degli idonei è stata ritenuta conseguenza automatica della sua legittima esclusione dalla graduatoria utile.
Massime di principio
- Quando una procedura concorsuale prevede modalità alternative di accesso e la relativa tabella di valutazione consente di valorizzare il titolo di accesso una sola volta, il candidato non può cumulare il punteggio della laurea con quello dell’abilitazione, dovendo assumere come riferimento il titolo dichiarato per partecipare alla procedura.
- Se il candidato dichiara come titolo di accesso un’abilitazione con voto inferiore alla soglia minima prevista dalla tabella di valutazione, non spetta il relativo punteggio e non è possibile recuperare il punteggio della laurea posseduta ma non dichiarata come titolo di accesso, quando la disciplina di gara prevede l’alternatività dei titoli.
- Il titolo conseguito in una diversa classe di concorso non è valutabile ai fini del punteggio previsto per il superamento del concorso o il possesso dell’abilitazione nella classe di concorso oggetto della procedura, se la tabella dei titoli richiede la pertinenza alla specifica classe.
- La disciplina concorsuale che rimette al candidato la scelta tra titoli di accesso alternativi non è irragionevole per il solo fatto che la scelta possa produrre effetti diversi sul punteggio e sull’immediata immissione in ruolo, purché la distinzione sia coerente con le diverse modalità di reclutamento e con il bilanciamento tra le categorie di aspiranti.
- Il legittimo affidamento non sorge in assenza di una norma o di un comportamento amministrativo specifico, idoneo a rassicurare il candidato circa la valutazione dei titoli in modo più favorevole rispetto a quanto previsto dal bando e dalla disciplina applicabile.
- Quando la mancata inclusione in un successivo elenco di idonei deriva direttamente e automaticamente dalla legittimità degli atti precedenti della procedura concorsuale, le relative censure possono essere dichiarate improcedibili se ripropongono le medesime questioni già respinte.
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