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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29895/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2010, fondato su indagini bancarie su conti correnti intestati o riconducibili al contribuente. Dopo un primo passaggio in Cassazione, che aveva censurato la CTR per avere dichiarato genericamente inammissibili i motivi di appello, la Commissione tributaria regionale ha nuovamente rigettato l'appello del contribuente nel merito, ritenendo: a) nuova e quindi inammissibile la contestazione relativa all'IRAP; b) validamente motivato l'accertamento; c) non fornita dal contribuente una prova idonea a dimostrare che i conti e i versamenti contestati non fossero a lui riconducibili. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con un primo motivo, nullità della sentenza per avere qualificato come nuova la censura sull'IRAP; con un secondo motivo, violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente applicato la disciplina delle presunzioni bancarie e il riparto dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorso non riportava in modo completo gli atti e i passaggi necessari a verificare la censura, né il testo della motivazione della sentenza di primo grado. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che in tema di accertamenti bancari gli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 pongono una presunzione legale a favore dell'erario, superabile solo mediante prova analitica del contribuente sulla riferibilità di ciascuna movimentazione a fatti non imponibili. Nel caso concreto il contribuente non aveva prodotto prova documentale o logica idonea a giustificare i versamenti, limitandosi ad affermazioni generiche. Il ricorso è stato quindi respinto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione è giudizio a critica vincolata e i motivi devono essere specifici e riconducibili alle categorie di vizio previste dalla norma

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    opera il principio di autosufficienza; il ricorso deve contenere gli elementi necessari per la completa cognizione della controversia senza rinvii ad atti esterni

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso devono essere specificamente indicati ed elencati nell'atto, non essendo sufficiente il solo richiamo al fascicolo

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    in tema di accertamenti bancari, attribuisce una presunzione legale a favore dell'erario sulle movimentazioni sui conti del contribuente

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    in materia IVA, disciplina l'utilizzabilità delle indagini bancarie e la presunzione legale sulle operazioni riscontrate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce della corretta ripartizione dell'onere probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non è stata ravvisata violazione nei criteri di valutazione delle prove adottati dal giudice di merito

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni bancarie previste dalle norme tributarie non richiedono i requisiti delle presunzioni semplici

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che censura una sentenza tributaria deve essere autosufficiente: il ricorso deve riportare in modo specifico gli atti, i documenti e i passaggi rilevanti, così da consentire il controllo della Corte senza accesso ad elementi esterni.
  • Quando si contesta in cassazione la motivazione di un avviso di accertamento o la decisione che lo conferma, è necessario trascrivere nel ricorso i passaggi dell'atto impositivo e delle decisioni di merito che si assumono erroneamente interpretati o trascurati.
  • In materia di accertamenti bancari, le norme tributarie attribuiscono all'Amministrazione una presunzione legale sulle movimentazioni dei conti del contribuente; tale presunzione non è soggetta ai requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
  • Il contribuente può superare la presunzione derivante dalle indagini bancarie solo offrendo una prova analitica e specifica per ogni singola movimentazione, idonea a dimostrare che il versamento o prelievo è estraneo a operazioni imponibili.
  • Il giudice di merito, investito della prova contraria del contribuente, deve verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle giustificazioni offerte per ciascuna operazione e darne compiutamente conto in motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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