Risoluzione n. 147 del 9/06/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il rimborso del credito IVA ex art. 30, comma 2, lett. c) DPR 633/1972 spetta, in linea di principio, anche a un consorzio in fase iniziale con pochi ricavi, ma solo per l’IVA relativa a beni ammortizzabili e a beni/servizi impiegati direttamente e strumentalmente in studi e ricerca, previa verifica della detraibilità ai sensi dell’art. 19.
Rimborso IVA su beni ammortizzabili e beni/servizi per studio e ricerca
Rimborso IVA per attività di ricerca e beni ammortizzabili
La risoluzione n. 147/E del 9 giugno 2009 esamina un interpello presentato da una società consortile operante nel settore vitivinicolo, che chiede se possa ottenere il rimborso del credito IVA maturato sugli acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi destinati all’attività di studio e ricerca, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, lett. c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il documento chiarisce i presupposti per il rimborso e il rapporto tra detrazione IVA, qualità di soggetto passivo e destinazione dei beni acquistati.
Fatti rappresentati dall’istante
La società consortile ALFA s.r.l. è stata costituita nel 2003 da primarie aziende del settore vitivinicolo con l’obiettivo di sostenere l’attività vitivinicola ed enoturistica-ricettiva dei consorziati. L’attività comprende lo studio, lo sviluppo e il miglioramento delle tecniche di coltivazione della vite, di vinificazione, di commercializzazione e marketing, oltre alla valorizzazione del territorio tramite progetti enoturistici e ricettivi.
Nel corso della propria attività la società può commissionare ed eseguire studi e ricerche nel settore vitivinicolo, svolgendo anche in proprio pratiche di vinificazione e produzione, acquisto, invecchiamento, affinamento e vendita di vino derivante dall’attività di ricerca. Per realizzare il progetto ha stipulato un contratto di programma con il Ministero dello sviluppo economico, che prevede contributi in conto capitale finalizzati alla ricerca per lo sviluppo di una viticoltura di precisione, tecnologie innovative, controllo della filiera, rintracciabilità e gestione di un sistema integrato qualità-ambiente-sicurezza.
A seguito del contratto, la società ha sostenuto costi rilevanti per beni ammortizzabili e per beni e servizi destinati all’attività di ricerca, conseguendo ricavi esigui dalla vendita del vino prodotto. La società evidenzia che tale sproporzione tra costi e ricavi potrebbe persistere negli anni iniziali dell’attività.
Quesito posto
L’istante chiede se, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, lett. c), del DPR n. 633/1972, possa chiedere e ottenere il rimborso del credito IVA maturato sugli acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi destinati all’attività di studio e ricerca.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società ritiene che sussistano tutti i requisiti previsti dalla disciplina IVA per ottenere il rimborso dell’eccedenza detraibile. In particolare, sostiene che:
- le operazioni siano state effettuate da un soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/1972;
- l’IVA sia detraibile ai sensi dell’art. 19;
- l’eccedenza possa essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 30, secondo comma, lett. c).
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma anzitutto che il rimborso del credito IVA può essere richiesto, quando ricorrono i presupposti dell’art. 30 del DPR n. 633/1972, dal soggetto passivo d’imposta. Nel caso esaminato si presume che la società consortile rivesta tale qualità ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/1972.
Tuttavia, il riconoscimento della soggettività IVA non comporta automaticamente il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. È necessario che i beni e servizi acquistati siano destinati a operazioni imponibili o comunque a operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19. Questa verifica dipende da elementi fattuali connessi all’esercizio dell’attività e non può essere compiuta in sede di risposta all’interpello.
L’Agenzia precisa inoltre che la limitata entità delle operazioni attive nei primi anni non esclude, di per sé, il diritto alla detrazione. In applicazione del principio di neutralità dell’IVA, anche le spese di investimento sostenute per l’esercizio dell’impresa vanno ricondotte all’attività economica. La mancanza di ricavi iniziali non impedisce quindi la detrazione se gli acquisti riguardano beni e servizi impiegati nell’attività d’impresa e in funzione di operazioni imponibili.
Presupposti per il rimborso ex art. 30, comma 2, lett. c)
La risoluzione puntualizza che l’art. 30, comma 2, lett. c), del DPR n. 633/1972 consente il rimborso dell’eccedenza detraibile soltanto con riferimento:
- all’imposta relativa all’acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
- all’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi utilizzati per studi e ricerca.
Per identificare i beni ammortizzabili occorre richiamare le regole delle imposte sui redditi. In linea generale, sono ammortizzabili solo i beni strumentali, ossia quelli utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall’imprenditore che li possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Ne deriva che il rimborso è ammesso solo se i beni e i servizi acquistati dal consorzio presentano tali caratteristiche e tale utilizzo.
Beni e servizi per studi e ricerca
Con specifico riferimento ai beni e servizi destinati a finalità di studio e ricerca, l’Agenzia richiede che essi siano impiegati direttamente e strumentalmente dal consorzio nell’ambito dell’attività d’impresa esercitata. Solo in presenza di tale impiego diretto e strumentale si realizza il presupposto per il rimborso previsto dalla norma.
Conclusione operativa
La risoluzione non esclude in astratto il diritto al rimborso dell’IVA per un soggetto che, pur avendo inizialmente pochi ricavi, svolga un’attività d’impresa con investimenti in ricerca. Tuttavia, il rimborso è subordinato alla verifica concreta che:
- l’IVA sia effettivamente detraibile;
- i beni acquistati siano beni ammortizzabili in senso fiscale;
- i beni e servizi siano utilizzati direttamente e strumentalmente per studi e ricerca o per operazioni che danno diritto alla detrazione.
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione dei principi espressi nella risoluzione.
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