Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 146 del 9/06/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la causa di esclusione dal regime dei contribuenti minimi opera quando, nello stesso periodo d’imposta, il contribuente esercita un’attività individuale e partecipa a società di persone, anche se la partecipazione viene ceduta in corso d’anno. Non è quindi possibile applicare il regime nel 2009 se la partecipazione societaria è esistita nel medesimo periodo d’imposta in cui si svolge l’attività individuale.

Regime dei contribuenti minimi: esclusione per partecipazione contestuale a società di persone nello stesso periodo d’imposta

Regime dei contribuenti minimi e partecipazione a società di persone

La risoluzione n. 146/E del 9 giugno 2009 affronta il tema dell’accesso al regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, con particolare riguardo alla causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 99, lettera d). Il documento chiarisce quando la partecipazione a società di persone o associazioni impedisca l’applicazione del regime agevolato nello stesso periodo d’imposta.

Quesito posto dalla contribuente

La contribuente era socia accomandataria di una società in accomandita semplice, di cui deteneva il 50% del capitale sociale. L’altro 50% era detenuto dal socio accomandante, che nel corso del 2008 cedette all’istante l’intera quota. Poiché entro sei mesi non era stata ricostituita la pluralità dei soci, la società si sarebbe sciolta ai sensi dell’articolo 2323 del codice civile.

L’istante domandava se, per il 2009, potesse continuare la medesima attività in forma individuale come ditta individuale e, al tempo stesso, applicare il regime dei contribuenti minimi, nonostante lo scioglimento della società intervenisse per decorso del termine semestrale senza ricostituzione della pluralità dei soci.

Tesi del contribuente

Secondo la contribuente, la causa di esclusione prevista dall’articolo 1, comma 99, lettera d), della legge n. 244 del 2007 opererebbe solo quando l’esercizio in forma individuale dell’attività e la partecipazione a società di persone o associazioni siano contemporanei, cioè nello stesso momento.

Di conseguenza, la fattispecie ostativa non dovrebbe operare se, prima di accedere al regime dei minimi, il contribuente avesse già cessato la partecipazione societaria. In questa prospettiva, sarebbe possibile che nello stesso periodo d’imposta si partecipi a una società di persone e si svolga un’attività individuale in regime dei minimi, purché le due situazioni non coincidano temporalmente.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia non ha condiviso la soluzione interpretativa proposta. Ha richiamato il tenore letterale dell’articolo 1, comma 99, lettera d), che esclude dal regime dei minimi gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone, associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR o a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del TUIR.

Il punto centrale dell’interpretazione riguarda il significato di “contestualmente”: secondo l’Agenzia, tale avverbio va inteso come riferimento al medesimo periodo d’imposta, e non soltanto al medesimo istante temporale. La ratio della norma è infatti evitare che redditi della stessa categoria, prodotti nello stesso periodo d’imposta e riferibili al medesimo contribuente, siano soggetti a due diversi regimi di tassazione.

Ragioni della decisione

La risoluzione evidenzia che il reddito d’impresa prodotto in forma individuale dai contribuenti minimi è determinato secondo le regole del regime agevolato e assoggettato a imposta sostitutiva del 20%, ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge n. 244 del 2007. Viceversa, i redditi derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi d’impresa ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del TUIR e vengono determinati unitariamente secondo le norme ordinarie.

Nel caso esaminato, il reddito prodotto dalla società fino allo scioglimento avrebbe dovuto essere imputato per trasparenza all’istante e tassato secondo le regole ordinarie, mentre il reddito dell’eventuale prosecuzione dell’attività in forma individuale sarebbe stato determinato secondo il regime dei minimi. Questa coesistenza, nello stesso periodo d’imposta, di due differenti modalità di determinazione e tassazione di redditi della stessa categoria è proprio l’effetto che la norma ostativa vuole evitare.

Coerenza con precedenti chiarimenti

L’Agenzia richiama anche la circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E, quesito n. 2.4, che aveva già chiarito come il requisito della contestualità impedisca l’accesso al regime a chi detenga partecipazioni nel periodo di applicazione del regime stesso, mentre consente l’accesso solo se la partecipazione sia stata dismessa entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’ingresso nel regime.

Nel caso concreto, la contribuente avrebbe potuto sciogliere la società prima del 31 dicembre 2008, così da poter accedere al regime dei minimi per il 2009. Il fatto che la scelta di continuare l’attività in forma individuale sia avvenuta dopo la permanenza della partecipazione nello stesso periodo d’imposta rende operante la causa ostativa.

Conclusione

La risoluzione afferma in modo netto che la causa di esclusione di cui all’articolo 1, comma 99, lettera d), della legge n. 244 del 2007 opera ogni volta che, nello stesso periodo d’imposta, il contribuente eserciti in forma individuale un’attività d’impresa, artistica o professionale e partecipi a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, anche se la partecipazione venga ceduta nel corso del medesimo periodo.

Di conseguenza, nel caso prospettato non è consentito avvalersi del regime dei contribuenti minimi per il 2009.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.