Risoluzione n. 148 del 9/06/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 2013, 2014 e 2015 per versare con modello F24 l’addizionale IRES del 4% prevista dalla legge n. 7/2009 per specifiche società ed enti commerciali residenti. Indica anche modalità di compilazione dell’F24 e regole per i versamenti rateali e in unica soluzione.
Istituzione dei codici tributo F24 per l’addizionale IRES del 4%
Istituzione dei codici tributo per l’addizionale IRES del 4%
La risoluzione disciplina le modalità di versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all’IRES prevista dall’articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7. L’intervento consiste nell’istituzione di specifici codici tributo e nelle istruzioni operative per la loro compilazione.
Presupposto normativo e misura dell’addizionale
L’articolo 3, comma 2, della legge n. 7/2009 introduce un’addizionale all’imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico, quando da tale dato emerga un’incidenza fiscale inferiore al 19%.
Soggetti tenuti al versamento
Il comma 1 del medesimo articolo 3 individua i soggetti obbligati nel novero delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che rientrano in una delle seguenti categorie:
- operatori nel settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio d’esercizio;
- emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- soggetti con capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro, determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
Decorrenza dell’imposta e criterio per gli acconti
Il comma 6 dell’articolo 3 stabilisce che l’addizionale è dovuta dall’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Per il calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio, si deve fare riferimento a quella che sarebbe stata l’addizionale dovuta per l’esercizio precedente, ferma restando la facoltà di fare riferimento allo stesso esercizio per il quale l’imposta si rende dovuta.
Codici tributo istituiti
Per consentire il versamento dell’addizionale tramite modello F24, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- 2013: "Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas – art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 – Acconto prima rata";
- 2014: "Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas – art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 – Acconto seconda rata o in unica soluzione";
- 2015: "Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas – art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 – Saldo".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione dell’F24, i codici tributo devono essere indicati nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme esposte nella colonna "Importi a debito versati". Deve inoltre essere riportato, quale "Anno di riferimento", l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".
Per i codici tributo 2013 e 2015, in caso di versamento rateale, il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." deve contenere il numero della rata nel formato "NNRR", dove:
- NN indica il numero della rata in pagamento;
- RR indica il numero complessivo delle rate.
In caso di pagamento in unica soluzione, il medesimo campo deve essere valorizzato con "0101".
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