Risoluzione n. 149 del 9/06/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 2010, 2011 e 2012 per il versamento tramite F24 dell’addizionale IRES prevista dall’art. 81 del D.L. 112/2008 per le imprese dei settori petrolifero, gas ed energia elettrica con ricavi superiori a 25 milioni di euro. Indica anche modalità di compilazione del modello F24 e regole per i versamenti rateali.
Istituzione codici tributo F24 per addizionale IRES settore petrolifero e gas
Istituzione dei codici tributo per l’addizionale IRES del settore petrolifero e gas
La risoluzione disciplina le modalità di versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all’IRES introdotta dall’articolo 81, commi da 16 a 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L’intervento serve a rendere operativo il pagamento dell’imposta per i soggetti interessati, mediante appositi codici tributo.
Ambito soggettivo di applicazione
L’addizionale è prevista per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e operino nei settori:
- ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- raffinazione del petrolio;
- produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- produzione o commercializzazione di energia elettrica.
La stessa disciplina si applica anche ai soggetti che operano in settori diversi, quando i ricavi derivanti da attività riconducibili ai settori indicati siano prevalenti rispetto al totale dei ricavi conseguiti. È espressamente esclusa l’applicazione ai soggetti che producono energia elettrica con l’impiego prevalente di biomasse e di fonte solare, fotovoltaica o eolica.
Decorrenza dell’addizionale
Il comma 17 dell’articolo 81 stabilisce che l’addizionale IRES si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Codici tributo istituiti
Per consentire il versamento dell’imposta tramite modello F24, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- 2010: "Addizionale IRES settore petrolifero e gas – Art. 81, c. 16-18, D.L. n. 112/2008 – Acconto prima rata";
- 2011: "Addizionale IRES settore petrolifero e gas – Art. 81, c. 16-18, D.L. n. 112/2008 – Acconto seconda rata o in unica soluzione";
- 2012: "Addizionale IRES settore petrolifero e gas – Art. 81, c. 16-18, D.L. n. 112/2008 – Saldo".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere indicato nella sezione Erario, in corrispondenza degli importi a debito versati. Deve inoltre essere indicato l’anno di riferimento dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato AAAA.
Versamenti rateali
Per i soli codici tributo 2010 e 2012, in caso di pagamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." deve essere riportato il numero della rata nel formato NNRR, dove:
- NN indica il numero della rata in pagamento;
- RR indica il numero complessivo delle rate.
In caso di pagamento in unica soluzione, il medesimo campo deve essere compilato con 0101.
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