Cassazione Penale, Sentenza n. 28704/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che disponeva l'archiviazione per infondatezza relativamente all'art. 474 c.p., ma riconosceva la sussistenza, quantomeno nella forma tentata, del reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e del reato previsto dall'art. 517 c.p., nonché disponeva la confisca delle lampade. In cassazione il ricorrente ha articolato tre censure: (1) vizio di motivazione per presunto travisamento delle produzioni documentali, sostenendo che era stata prodotta una Dichiarazione di conformità (certificato) a favore delle lampade, e che il G.I.P. non l'avrebbe considerata; (2) violazione di legge rispetto all'art. 515 c.p., deducendo che le lampade erano comunque conformi alla direttiva 2014/30/UE e legittimamente marcate CE, essendo presente il fascicolo tecnico contenente la dichiarazione del fabbricante; (3) violazione di legge rispetto all'art. 517 c.p., sostenendo che la mera realizzazione tecnica ad imitazione non integra il reato che tutela contro l'uso di nomi, marchi o segni mendaci, e che il G.I.P. non aveva prova che le lampade costituissero imitazioni dei prodotti Poldina.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inizialmente ammissibile il ricorso perché il ricorrente ha dimostrato un interesse concreto e attuale (richiesta di restituzione delle lampade confiscate). Tuttavia, le censure sono state giudicate manifestamente infondate: la Corte ha confermato che per l'apposizione legittima del marchio CE è necessaria la preesistenza di un fascicolo tecnico e di una Dichiarazione di conformità al momento dell'apposizione; la mancata esibizione di tale documentazione al momento del controllo/sequestro è un elemento significativo che legittima la valutazione di illegittima apposizione del marchio CE. La Corte ha quindi condiviso la qualificazione delle condotte come frode nell'esercizio del commercio (o tentativo) ai sensi dell'art. 515 c.p. e ha ritenuto legittima la confisca obbligatoria delle lampade. Ha inoltre ritenuto superfluo esaminare ulteriormente il motivo relativo all'art. 517 c.p. Infine ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Norma valutata dal G.I.P. e dalla Corte: l'ordinanza ha escluso la fattispecie contestata con riferimento alla presunta contraffazione di marchio (il ricorso non ha contestato questa esclusione in modo efficace).
art. 515 cod. pen.
Interpretata come norma idonea a sanzionare la vendita di prodotti presentati come conformi quando in realtà non sussistono le condizioni per la marcatura CE; la mancata esibizione al controllo della documentazione richiesta è elemento significativo a sostegno della ritenuta illiceità dell'apposizione del marchio CE.
art. 517 cod. pen.
Richiamata per la fattispecie relativa all'immissione in commercio di prodotti con segni idonei a trarre in inganno; la Corte ha ritenuto superfluo esaminare nel merito la censura relativa a questa norma dopo aver confermato la sussistenza del reato di cui all'art. 515 c.p.
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; l'ordinanza emessa ex art. 411 è impugnabile per cassazione in quanto decisione incidente su situazioni giuridiche rilevanti.
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare la possibilità di impugnare l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità in cassazione ai sensi del principio della tutela giurisdizionale.
Regolamento 2008/765/CE e direttiva 2014/30/UE
Indicati come quadro normativo comunitario che stabilisce gli obblighi di marcatura CE, la necessità del fascicolo tecnico e della Dichiarazione di conformità, e i doveri di distributori e produttori nella documentazione e dimostrazione della conformità.
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194 e d.lgs. 18 maggio 2016, n. 80 (recepimento/integrazioni)
Recepiscono le direttive europee nel diritto interno; la Corte ricorda che il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità sono requisiti necessari per la marcatura CE nel sistema nazionale.
artt. 9 e 9-bis d.lgs. n. 194/2007
Richiamati dal ricorrente: la Corte osserva che il fascicolo tecnico contiene la dichiarazione del fabbricante, ma che la preesistenza della dichiarazione al momento della marcatura è un requisito da provare.
art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen.
Norma sulla confisca obbligatoria richiamata per giustificare la confisca delle cose che costituiscono il profitto o lo strumento del reato di frode in commercio.
Protocollo n. 7 CEDU, art. 2 (richiamo dottrinale)
Citato per distinguere i profili di impugnabilità delle pronunce non necessariamente equiparabili a condanne o a dichiarazioni di colpevolezza; la Corte spiega i limiti dell'interesse a impugnare ma ammette il ricorso nel caso concreto per la richiesta di restituzione dei beni.
Massime di principio
- Per apporre legittimamente il marchio CE è necessaria la preesistenza di un fascicolo tecnico e di una Dichiarazione di conformità: la documentazione deve essere disponibile al momento della marcatura e, in sede di controllo, esibita agli organi competenti.
- La mancata esibizione della documentazione di conformità durante il controllo costituisce elemento significativo e può legittimare l'accertamento di un'apposizione illegittima del marchio CE e, conseguentemente, l'integrazione del reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), anche nella forma tentata.
- La produzione della documentazione solo successivamente (ad es. in sede di opposizione all'archiviazione) difficilmente ha efficacia liberatoria se non prova che la dichiarazione di conformità esisteva già al momento dell'apposizione della marcatura.
- I distributori e i venditori hanno un obbligo di diligenza: devono poter dimostrare di aver verificato la regolarità della marcatura CE dei prodotti che immettono in commercio e di poter assistere le autorità nel reperimento della documentazione tecnica.
- La confisca delle cose utilizzate o destinate a commettere il reato di frode in commercio è obbligatoria quando sussistono gli elementi del reato o del tentativo, quindi il rischio di perdita dei beni è concreto se la documentazione non è tempestiva e completa.
- Un ricorso in cassazione contro un'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità è ammissibile solo se il ricorrente dimostra un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento (ad esempio, per ottenere la restituzione di beni confiscati).
- La mera somiglianza tecnica o l'imitazione non sempre esclude responsabilità: se l'imitazione è tale da indurre in errore il consumatore rispetto alla qualità o alla sicurezza del prodotto, possono configurarsi reati previsti dagli articoli 515 e/o 517 c.p.
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