Cassazione Penale, Ordinanza n. 36620/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello resa quale giudice del rinvio, che lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per asserita contraddittorietà della decisione: da un lato la corte territoriale avrebbe determinato la pena base in misura superiore al minimo edittale valorizzando la considerevole gravità del danno causato; dall'altro avrebbe poi riconosciuto una riduzione inferiore al massimo per le attenuanti generiche, richiamando ancora la rilevante gravità del danno. Secondo il ricorrente, tale impostazione sarebbe incompatibile con la ritenuta prevalenza delle attenuanti sull'aggravante del danno di rilevante gravità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante non elimina la sussistenza dell'aggravante stessa e non impedisce di valorizzare, ai fini dell'art. 133 c.p., la gravità del fatto e del danno per determinare la pena base e l'entità della riduzione per le attenuanti. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità per difetto di specificità, poiché il ricorso non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata, che aveva fondato la prevalenza delle attenuanti su elementi favorevoli all'imputato diversi dalla minore rilevanza dell'aggravante, ossia la risalenza nel tempo dei reati, la condotta successiva alla consumazione e l'età avanzata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 219, comma 1, legge fallimentare
L'aggravante per il danno di rilevante gravità resta sussistente anche quando le attenuanti generiche siano giudicate prevalenti; la sua presenza può essere ancora valorizzata nella dosimetria della pena.
art. 133 c.p.
La gravità del danno causato può essere considerata nella determinazione della pena base e nella quantificazione della riduzione per le attenuanti generiche.
art. 618 c.p.p.
La sentenza di rinvio si colloca nel giudizio conseguente all'annullamento disposto dalla Corte di cassazione; il testo richiama il giudizio di rinvio senza sviluppare ulteriori profili normativi specifici.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la mancanza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La prevalenza delle attenuanti generiche su un'aggravante non comporta la caducazione dell'aggravante medesima: il giudice può comunque valorizzarne il contenuto fattuale nella dosimetria della pena.
- Ai fini dell'art. 133 c.p., la gravità del danno e del fatto può incidere sia sulla scelta della pena base sia sull'ampiezza della diminuzione per le attenuanti generiche, senza che ciò renda illogica la prevalenza delle attenuanti.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata e attribuisce al giudice una ratio diversa da quella effettivamente adottata.
- La motivazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche può essere sorretta da elementi favorevoli all'imputato autonomi rispetto alla minore gravità dell'aggravante, come la risalenza dei fatti, la condotta post factum e l'età avanzata.
- In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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