Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3790/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen.; il ricorrente denunciava che il Tribunale non aveva acquisito la relazione dell'UEPE necessaria e che la motivazione era omessa, contraddittoria e manifestamente illogica, posto che lo stesso Tribunale aveva comunque concesso la detenzione domiciliare ex art. 47-ter. Si contestava inoltre che la segnalata denuncia per evasione non avesse avuto seguito penale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione sulla mancata notificazione della requisitoria del Procuratore generale, ricostruendo che il procedimento camerale ex art. 611 c.p.p. prevede un contraddittorio cartolare con partecipazione eventuale del Procuratore generale. Sostanzialmente la Corte ha confermato che il Tribunale di sorveglianza non era obbligato ad acquisire la relazione UEPE alla luce del principio secondo cui, quando il condannato è libero, l'osservazione intramuraria non è stata svolta per un periodo prolungato e le risultanze documentali evidenziano l'inidoneità della misura per la pericolosità del richiedente, non sono necessari ulteriori accertamenti. Il Tribunale aveva fondato il diniego dell'affidamento sulla pericolosità residua desunta dalla gravità dei reati (tra cui detenzione ai fini di spaccio di 2 kg di marijuana e furto di energia e acqua) e da informazioni negative sulla condotta agli arresti domiciliari; la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter è stata ritenuta compatibile con il rigetto dell'affidamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    Usato come parametro per la richiesta di affidamento in prova; la Corte conferma che non sempre è necessario acquisire la relazione UEPE quando la documentazione già evidenzia l'inidoneità della misura per la pericolosità del richiedente.

  • art. 47-ter Ordinamento penitenziario

    Norma sulla detenzione domiciliare; il Tribunale l'ha applicata concedendo la detenzione domiciliare nonostante il diniego dell'affidamento in prova, ritenendo possibili valutazioni differenziate tra le misure.

  • artt. 48-50 Ordinamento penitenziario

    Riferimento normativo relativo alla semilibertà: il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di semilibertà, non essendovi elementi favorevoli alla misura.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiama la procedura camerale a contraddittorio cartolare; la partecipazione del Procuratore generale è eventuale e non è prevista notifica obbligatoria della sua requisitoria, perciò l'assenza di tale notifica non pregiudica il procedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013

    Principio di diritto secondo cui il Tribunale può decidere sull'istanza di affidamento senza acquisire la relazione UEPE se il condannato è libero, l'osservazione intramuraria non è stata condotta a lungo e le risultanze documentali mostrano l'inidoneità della misura per pericolosità e mancanza di prospettive di sperimentazione risocializzante.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015 e Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020

    Sostengono che la mancata partecipazione del Procuratore generale nei procedimenti camerali non ostacola la trattazione del ricorso; la presenza del PG è facoltativa in tali sedi.

Massime di principio

  • Il Tribunale di sorveglianza non è sempre obbligato ad acquisire la relazione UEPE: può astenersi se il condannato è libero, l'osservazione intramuraria non è stata effettuata per un periodo prolungato e i documenti disponibili evidenziano già l'inidoneità dell'affidamento per pericolosità.
  • L'assenza della relazione UEPE non annulla automaticamente la richiesta del beneficio: il richiedente ha il dovere di attivarsi per gli approfondimenti richiesti e il giudice può decidere sulla base della documentazione esistente.
  • Il rigetto dell'affidamento in prova non impedisce automaticamente la concessione di altre misure alternative (es. detenzione domiciliare ex art. 47-ter): le valutazioni sono distinte e possono portare a esiti differenti a seconda dei presupposti di legge.
  • In sede camerale ex art. 611 c.p.p. la partecipazione del Procuratore generale è eventuale; la mancata notifica della sua requisitoria non invalida il procedimento salvo specifiche violazioni procedurali.
  • La gravità del reato e la condotta durante misure restrittive sono elementi decisivi per valutare la pericolosità sociale e l'idoneità a misure alternative come l'affidamento in prova.
  • Segnalazioni amministrative o denunce prive di seguito penale (es. per evasione) possono essere considerate ma non costituiscono, di per sé, ostacolo insormontabile al riconoscimento di benefici; il giudice valuta l'insieme delle informazioni disponibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.