Sentenza n. 1983/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del commissario ad acta del 23 aprile 2026, di diniego dell’istanza di revisione prezzi relativa ai rapporti contrattuali intercorsi dal settembre 2018 all’ottobre 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto reclamo contro il diniego adottato dal commissario ad acta nominato nella precedente sentenza del TAR sul silenzio, chiedendone la nullità e l’ordine di rinnovare l’adempimento. Aveva richiesto la revisione prezzi per il periodo settembre 2018-ottobre 2023, per € 293.068,04, sostenendo che il rapporto dovesse essere considerato unitario e pluriennale, nonostante i reiterati affidamenti e rinnovi di durata di pochi mesi. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 21, 112, 114 e 117 c.p.a., eccesso di potere e difetto di istruttoria e motivazione, perché il commissario avrebbe recepito l’istruttoria dell’amministrazione senza svolgere valutazioni autonome. Con il secondo ha contestato, per violazione dell’art. 115 d.lgs. 163/2006 ed erroneità della motivazione, la qualificazione dei rapporti come infrannuali, sostenendo che le proroghe avessero soltanto differito il termine finale. Con il terzo ha contestato la valutazione dei presupposti della revisione, affermando che chiedeva l’adeguamento ISTAT senza dover provare uno squilibrio, e ha lamentato la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e la violazione del contraddittorio e della buona fede. Con il quarto ha censurato come illogico e non pertinente il confronto con i prezzi della convenzione CONSIP FM4, per diversità di operatori, volumi e durata dei contratti.
La decisione
Il TAR ha respinto il reclamo. In rito ha ricondotto la tutela contro gli atti del commissario ad acta nominato in un giudizio sul silenzio al reclamo disciplinato dall’art. 114, comma 6, c.p.a., con cognizione estesa al merito. Il primo motivo è infondato: la sentenza ottemperanda aveva già accertato che l’istruttoria era stata svolta e che restava da esercitare il potere decisionale; il commissario poteva avvalersi delle strutture amministrative e condividere l’istruttoria, assumendone la responsabilità mediante un proprio atto motivato. Il TAR ha riconosciuto che, nel procedimento di revisione prezzi avviato su istanza dell’appaltatore, il diniego discrezionale richiede il preavviso di rigetto e il contraddittorio, ma ha ritenuto che l’omissione non fosse determinante nel caso concreto, poiché le difese articolate in giudizio non avrebbero potuto modificare l’esito. Ha quindi respinto le contestazioni sulla durata: a ogni rinnovo l’impresa era stata invitata a manifestare nuovamente il proprio interesse alle condizioni complessive e aveva accettato; si trattava dunque di rapporti distinti, ciascuno di durata infrannuale, non di un unico contratto pluriennale. È stata ritenuta dirimente la conseguente inapplicabilità della revisione invocata per contratti pluriennali. Il confronto con i prezzi CONSIP è stato considerato un elemento aggiuntivo volto a escludere seri sintomi di squilibrio, non una valutazione di congruità dell’offerta originaria. Spese compensate, con formula «nulla in punto spese».
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
la tutela avverso gli atti del Commissario ad acta viene ricondotta al rito più generale dell'ottemperanza, che comporta, tra l'altro, una estensione della cognizione del GA al merito.
Il reclamo contro gli atti del commissario ad acta è regolato dall’art. 114, comma 6, c.p.a. anche quando il commissario sia stato nominato nell’ambito di un giudizio sul silenzio; la cognizione del giudice si estende al merito.
art. 115 d.lgs. 163/2006
La pretesa di riqualificazione del rapporto non può dunque essere condivisa, con l’effetto che risulta corretta la prima e dirimente motivazione di diniego espressa nel il provvedimento reclamato.
Nel caso deciso, l’impresa non poteva ricondurre a un unico contratto pluriennale una serie di affidamenti e rinnovi infrannuali accettati di volta in volta alle condizioni complessive, per ottenere la revisione prezzi prevista per i rapporti pluriennali.
art. 10-bis l. 241/1990
nell’ambito del procedimento di revisione prezzi instaurato ad istanza dell’appaltatore, l’amministrazione che intenda esercitare la propria legittima discrezionalità in senso negativo, deve comunicare un preavviso di rigetto, sollecitando il contraddittorio dell’impresa sul punto.
Il diniego discrezionale di un’istanza di revisione prezzi richiede il preavviso di rigetto e l’attivazione del contraddittorio con l’impresa; nel caso concreto, tuttavia, l’omissione non è stata ritenuta decisiva per l’esito.
Massime di principio
- Il reclamo contro gli atti del commissario ad acta nominato nell’ambito di un giudizio sul silenzio è disciplinato dall’art. 114, comma 6, c.p.a. e comporta una cognizione del giudice amministrativo estesa al merito.
- Il commissario ad acta, pur operando quale ausiliario del giudice, può avvalersi delle strutture dell’amministrazione e condividere un’istruttoria già compiuta; la determinazione finale si imputa al commissario se è espressa in un proprio atto motivato.
- Nel procedimento di revisione prezzi avviato su istanza dell’appaltatore, l’amministrazione che intenda respingere discrezionalmente la domanda deve comunicare il preavviso di rigetto e consentire il contraddittorio; l’omissione non determina però l’accoglimento del reclamo quando le difese pretermesse non avrebbero potuto incidere sull’esito.
- Una successione di affidamenti o rinnovi di durata infrannuale, ciascuno accettato dall’impresa alle condizioni contrattuali complessive, non è riqualificabile come rapporto unitario pluriennale al solo fine di ottenere la revisione prezzi propria dei contratti pluriennali.
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