Cassazione Penale, Sentenza n. 19584/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva due censure principali: (1) vizio formale e mancata dichiarazione di inammissibilita' dell'appello dell'imputato proposto da soggetto terzo privo di delega scritta, ai sensi dell'art. 582, comma 1-bis e dell'art. 591 lett. c) c.p.p.; si sosteneva che l'atto depositato in cancelleria da un soggetto diverso dall'imputato e dal suo difensore, senza formale delega o attestazione, rendeva incerta la legittima provenienza dell'impugnazione e quindi inammissibile l'appello. (2) Errata applicazione di legge e mancanza/manifesta illogicita' della motivazione con riferimento all'art. 416 c.p. (associazione a delinquere): si contestava che la Corte di appello avesse ribaltato la condanna di primo grado senza fornire la motivazione rafforzata richiesta per sovvertire una decisione di condanna, non confrontandosi adeguatamente con il compendio probatorio che indicava la partecipazione di Casalini al sodalizio criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la pronuncia della Corte di appello. In ordine al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondato il vizio formale: non e' necessaria una delega scritta per il depositante dell'appello, essendo sufficiente anche una delega orale desumibile dalle modalita' di identificazione e dai rapporti tra presentatore e sottoscrittore; l'omissione nel documento dell'esplicita qualifica di "incaricato" non ha creato concreta incertezza circa la provenienza dell'atto, posto che l'addetto alla cancelleria aveva identificato il presentatore con riferimento a un documento d'identita' e il contenuto dell'atto rendeva riconoscibili il titolare del diritto e l'incaricato. Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adempiuto all'obbligo di motivazione: ha esaminato e confutato in modo puntuale gli elementi posti a fondamento della condanna di primo grado, ha valutato che il materiale probatorio non dimostrava la consapevolezza e la partecipazione di Casalini alle condotte illecite del sodalizio e ha fornito ragioni sufficienti per il ribaltamento della decisione di primo grado. Pertanto il ricorso e' stato rigettato e la sentenza di assoluzione in appello e' stata confermata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. c, b, e)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi dedotti ai sensi delle lettere invocate e li ha ritenuti infondati
art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede le formalita' per il deposito degli atti di impugnazione e la necessita' di riconoscere il presentatore; la Corte ha interpretato che non e' obbligatoria una delega scritta e che una delega orale o l'identificazione documentale possono essere sufficienti, salva l'esistenza di concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto
art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilita' dell'appello per vizio formale; la Corte ha precisato che l'inammissibilita' sussiste solo quando sussiste concreta incertezza sull'origine dell'atto impugnatorio
art. 416 cod. pen.
Disciplina l'associazione a delinquere; la Corte ha richiamato i principi sull'onere probatorio e sull'adeguatezza delle motivazioni quando si contesta la partecipazione a un'associazione, evidenziando che la condanna per associazione richiede prove che dimostrino la partecipazione consapevole e organizzata
Massime di principio
- La presentazione in cancelleria di un atto di impugnazione da parte di un soggetto diverso dall'imputato o dal suo difensore non comporta automaticamente l'inammissibilita' dell'appello: e' sufficiente che, dal documento e dalle modalita' di ricezione, si possa desumere la legittima provenienza dell'atto (anche mediante delega orale o identificazione documentale).
- L'inammissibilita' per violazione delle formalita' processuali sussiste solo se vi e' concreta incertezza circa l'origine dell'atto impugnato; omissioni formali non determinano automaticamente l'inammissibilita' se non creano dubbio sulla titolarita' del diritto di impugnazione.
- Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado, e comunque quando ribalta una decisione, e' richiesto un livello di motivazione adeguato: il giudice d'appello deve confrontarsi con le ragioni e le prove poste a fondamento della decisione di primo grado e fornire argomentazioni puntuali che giustifichino il diverso apprezzamento.
- La partecipazione a un'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) puo' essere configurata anche senza la prova della commissione di specifici delitti fine da parte dell'imputato, ma occorre comunque dimostrare la consapevolezza e la partecipazione organizzata al sodalizio; l'assenza di elementi che provino tale consapevolezza puo' giustificare l'assoluzione.
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